Il 21 Ottobre scorso è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri, il Decreto Legislativo “correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs n. 36/2023).

Tale intervento si prefigge lo scopo di ottimizzare e agevolare la disciplina del Codice degli Appalti, recependo, in particolare, le esigenze manifestate dagli attori del sistema (Pubbliche Amministrazioni e Operatori Economici).

Il provvedimento introduce alcune correzioni a sostegno degli investimenti pubblici con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

  • equo compenso;
  • tutele lavoristiche;
  •  revisione dei prezzi;
  • incentivi ai dirigenti RUP;
  • consorzi;
  • PMI;
  • finanza di progetto; garanzie fideiussorie;
  • qualificazione delle stazioni appaltanti;
  •  contratti di importo inferiore alle soglie europee.

Particolare attenzione meritano le modifiche riguardanti i contratti di importo inferiore alle soglie europee (disciplinati dagli artt. 48 – 55 del D.lgs 36/2023) ed, in particolare, il principio di rotazione degli inviti di cui all’art. 49 del D.lgs 36/2023.

In passato erano, infatti, state evidenziate da parte di ANAC diverse problematiche riguardanti l’istituto della rotazione.

Nello specifico, ANAC ha più volte proposto in passato di rafforzare il principio di cui all’art. 49 estendendo la rotazione anche ai soggetti precedentemente invitati seppure non aggiudicatari.

Tuttavia, l’art. 13 del Decreto Correttivo recepisce solo parzialmente le proposte di modifica dell’ANAC, prevedendo che il contraente uscente possa essere reinvitato o individuato come affidatario diretto, ma solo in caso di “motivi adeguati”, legati alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative.

In particolare, tale scelta, secondo quanto introdotto dal decreto correttivo, deve essere giustificata dalla verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto e dalla qualità della prestazione fornita.

Al fine di fornire una motivazione dettagliata per giustificare la deroga al principio di rotazione viene, inoltre, previsto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) attesti la qualità del servizio già reso. 

L’aspetto più significativo riguarda la circostanza che il rafforzamento della motivazione si applicherebbe anche agli affidamenti che coinvolgono operatori economici non aggiudicatari delle precedenti procedure.

Il correttivo al Codice degli Appalti interviene, quindi rafforzando l’obbligo di motivazione per giustificare la scelta di reinvitare l’appaltatore uscente da parte della Stazione Appaltante.

Sempre in tema di contratti sotto-soglia, si segnalano le modifiche all’art. 53 del D.lgs 36/2023 con l’introduzione della possibilità per la Stazione Appaltante di non richiedere la garanzia per la rata di saldo; con l’ulteriore specificazione che, in questo tipo di contratti, gli importi delle garanzie (provvisoria e definitiva) non sono soggetti alle riduzioni e agli aumenti previste per il sopra-soglia.

Lo schema di Decreto Legislativo approvato dal CDM dovrà, tuttavia, i dovuti pareri di approvazione e potrà essere oggetto di modifica. Pertanto, la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avverrà, presumibilmente, entro la fine dell’anno.

Firenze Legale monitorerà il correttivo ed è a disposizione per chiarimenti in merito.