Un’impresa operante nel settore dell’edilizia ha partecipato ad una procedura aperta di affidamento lavori pubblici ai sensi del d.lgs. 50/2016.
All’esito dell’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti in gara, l’impresa ha ricevuto una richiesta di soccorso istruttorio ex art. 83 d.lgs. 50/2016.
La richiesta traeva origine dal rapporto di parentela sussistente tra alcuni membri del consiglio di amministrazione dell’impresa con altri rappresentanti di altra impresa concorrente. La stazione appaltante ha dunque richiesto se tra i soggetti sussistessero, per la partecipazione alla procedura in oggetto, situazioni di controllo sostanziale o di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tali da falsare la concorrenza o se vi fosse esclusivamente un rapporto di parentela.
Abbiamo pertanto redatto una comunicazione in risposta alla richiesta di chiarimenti evidenziando quanto segue:
l’art. 90 comma 5 lett. m d.lgs. 50/2016 dispone che debbano essere esclusi dalla gara quei concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Tale principio è stato declinato dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che “si configura un’ipotesi di collegamento sostanziale tra due imprese in presenza di elementi essenziali plurimi, precisi e concordanti, atti a suffragare il giudizio di riconducibilità delle offerte provenienti da un unico centro di interesse, falsante la competizione” (Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Id. 22 febbraio 2013, n. 1091; Id. Sez. V, 18 luglio 2012, n. 4189).
Non basta, dunque, il solo rapporto di parentela, ma deve intervenire la dimostrazione che le due offerte siano riconducibili al medesimo centro decisionale (Tar Lazio, Roma, Sez. III, 27 marzo 2012, n. 2904).
Nel caso di specie, le parti hanno effettivamente un rapporto di parentela, ma le due imprese non sono in alcun modo collegate l’un l’altra ed hanno partecipato alla procedura in assoluta autonomia.
All’esito dell’esame del riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, la stazione appaltante ha ammesso l’impresa alla successiva fase di esame dell’offerta tecnica e, peraltro, l’impresa è risultata aggiudicataria della procedura.