In forza del contratto di agenzia una parte, l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto di un’altra, il preponente, la conclusione di contratti in una determinata zona, a fronte del riconoscimento di una provvigione.

Tale contratto, da un punto di vista pratico, si adatta perfettamente alle necessità delle imprese di promuovere e commercializzare prodotti e servizi in mercati extra-nazionali senza la necessità di ricorrere a strumenti quali le filiali o la creazione di nuove società.

Con la Direttiva n. 86/653/CE il legislatore comunitario ha dettato una disciplina unitaria per tutti gli Stati membri al fine di armonizzare e coordinare le diverse normative.

Nel dare attuazione alla direttiva europea gli Stati membri hanno interpretato autonomamente ed in parte modificato le diverse norme creando così difformità nella regolamentazione del rapporto di agenzia.

Occorre inoltre tenere presente che secondo quanto previsto dell’art. 3 del Regolamento CE n. 593/2008 (Roma I), alle parti è lasciata la facoltà di scegliere liberamente la legge che disciplina il contratto mentre, nel caso di mancato utilizzo di questa facoltà, l’articolo 4.2 dispone che il contratto venga disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica della pattuizione ha la residenza abituale.

Trattandosi di strumento molto diffuso è necessario conoscere le differenze che emergono tra la normativa italiana e la disciplina prevista dall’ordinamento tedesco, francese e da quello spagnolo.

 

LA FORMA DEL CONTRATTO

ITALIA: nell‘ordinamento italiano la forma scritta del contratto è richiesta ad probationem. Art. 1742 c. 2 c.c. “Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile”.

GERMANIA: non è richiesta necessariamente la forma scritta. Ciascuna delle parti, comunque, può pretendere che il contenuto dell‘accordo venga riversato in un documento scritto. Tale diritto non può essere escluso, ma la prova del contratto e del suo contenuto può essere dato sulla scorta dei comportamenti tenuti dalle parti.

FRANCIA: Il contratto di agenzia non richiede alcuna forma particolare ai fini della validità e non necessita di essere provato per iscritto.

SPAGNA: non è richiesta una forma particolare, fermo restando che la legge dichiara che ciascuna delle parti può, in qualunque momento, richiedere all’altra la formalizzazione per iscritto. È bene precisare che alcune clausole necessitano di forma scritta.

 

DURATA DEL CONTRATTO

ITALIA: la durata del contratto di agenzia è disciplinata dall’art. 1750 c.c. “Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.”

GERMANIA: il legislatore tedesco distingue tra rapporto a tempo determinato e rapporto a tempo indeterminato, con una disciplina sostanzialmente conforme a quella italiana. I termini di preavviso previsti per il recesso sono considerati termini minimi, non derogabili. Per accordo delle parti, invece, è possibile stabilire un termine più lungo rispetto al termine minimo previsto dalla legge tedesca.

FRANCIA: Il contratto di agenzia può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Il Codice prevede che se il contratto a tempo determinato continua ad essere eseguito dalle parti anche dopo la scadenza del termine, automaticamente si ritiene stipulato a tempo indeterminato. Quando il contratto è a durata indeterminata, ciascuna delle parti può recedere dandone preavviso all’altra entro un termine, la cui durata minima non può essere inferiore ad un mese nel corso del primo anno di durata del contratto, due mesi per il secondo anno, tre mesi per il terzo anno e successivi; le parti possono prevedere un termine di preavviso maggiore purché non sfavorisca il mandatario rispetto al preponente.

SPAGNA: I contratti di agenzia, possono essere distinti in contratti a tempo determinato (determinado), ovvero a tempo indeterminato (indefinido). Per quel che riguarda i contratti a tempo determinato va tenuto in conto che questi si estingueranno allo scadere del termine pattuito tra le parti e qualora queste proseguissero il loro rapporto il contratto si considererà trasformato da tempo determinato a indeterminato.

 

L’OBBLIGAZIONE DELL’AGENTE

ITALIA: L‘obbligazione che caratterizza la figura dell‘agente è la promozione e conclusione di contratto di vendita per conto della ditta mandante

GERMANIA: nell’ordinamento tedesco l’obbligazione è sostanzialmente identica a quella prevista dalla normativa italiana, ma si concretizza in maniera completamente diversa. Infatti l‘attività svolta dall‘agente di commercio tedesco può essere rivolta non solo alla promozione e/o conclusione di contratti di vendita ma anche di contratti di acquisto.

FRANCIA: l’agente commerciale viene definito come un mandatario incaricato stabilmente di negoziare, ed eventualmente concludere, dei contratti di vendita, di acquisto, di locazione o di prestazione di servizi in nome e per conto del preponenteè considerato un professionista indipendente e senza alcun vincolo di subordinazione, cui viene attribuita ampia autonomia per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro.

SPAGNA: L’agente ha il potere di promuovere gli atti o le operazioni oggetto del contratto ma può concluderli a nome del datore di lavoro solo se è in possesso di tale facoltà. Caratteristiche dell’agente spagnolo simili a quelle dell’agente italiano: attività svolta in maniera continuativa e stabile e indipendenza dell’agente.

 

LA ZONA – IL PORTAFOGLIO CLIENTI – L’ESCLUSIVA

ITALIA: nella normativa italiana la zona e la clientela vanno considerati elementi naturali del contratto. Il diritto di esclusiva è disciplinato dall’art. 1742 c.c. secondo il quale “il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.

GERMANIA: diversamente da quanto previsto in Italia, i riferimenti alla zona ed alla clientela sono elementi del tutto eventuali, da prevedere con un accordo specifico tra le parti. L‘ipotesi in cui all‘agente sia assegnata una determinata zona e/o clientela viene definito, appunto l‘agente di zona (figura distinta dall‘agente semplice). Sull‘agente di zona grava un più stringente obbligo di curare i clienti ricompresi nell‘ambito a lui assegnato, a fronte del riconoscimento della provvigione per tutti gli affari conclusi nella zona, indipendentemente dal suo intervento. Figura assai diffusa in ambito commerciale e non prevista espressamente dal codice è quella dell‘agente esclusivista. Le parti in tal caso concordano, per iscritto, non solo l‘assegnazione di una determinata zona, ma anche il divieto per chiunque (preponente incluso) di concludere affari nella zona affidata in via esclusiva all‘agente. Può essere previsto dal contratto anche il diritto di esclusiva in favore del preponente. L‘obbligo assunto dall‘agente di rappresentare una sola azienda deve essere oggetto di uno specifico accordo e non può essere contenuto in contratti unilateralmente predisposti dal preponente.

FRANCIA: l’esclusiva a favore del preponente è implicita, salvo che le parti pattuiscano diversamente. Rappresenta un’ipotesi di colpa grave la conclusione da parte dell’agente di altri contratti d’agenzia con società che commercializzano prodotti concorrenti, quando il contratto stipulato con la prima società gli impediva di rappresentare dei prodotti concorrenti con quelli fabbricati dal mandante. L’agente non può trattare alcun negozio che sia in conflitto di interessi con il preponente.

SPAGNA: l’esclusiva a favore del preponente è eventuale. L’agente, salvo patto contrario, può agire per conto di più preponenti con il consenso del preponente che svolga un’attività con beni o servizi che siano concorrenti o che abbiano natura simile.

 

PROVVIGIONI E INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO

ITALIA: l’art. 1748 c.c. stabilisce che “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta”. L’indennità di fine rapporto è disciplinata dall’art. 1751 c.c. che riconosce il dovere per il preponente di corrispondere l’indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

GERMANIA: Per quanto riguarda il diritto alle provvigioni, in base alla disciplina tedesca, l‘agente ha diritto alla remunerazione se e nella misura in cui il terzo ha dato esecuzione all‘affare. L‘agente ha, inoltre, diritto ad ottenere “un adeguato anticipo” all‘atto dell‘esecuzione dell‘affare da parte del preponente. Tale riconoscimento viene meno solo con la certezza della mancata esecuzione da parte del terzo.
In relazione all‘indennità di fine rapporto la normativa tedesca prevede che l‘agente ha diritto a tale indennità al ricorrere delle seguenti condizioni: incremento portafoglio clienti del preponente; perdita di provvigioni per affari futuri; equità del pagamento dell‘indennità in relazione alle circostanze concrete.

FRANCIA: la provvigione è definita come quella parte di remunerazione commisurata all’andamento dei negozi ed è perciò soggetta ad oscillazioni. L’ammontare può essere concordato liberamente. In mancanza di un accordo, si fa riferimento a quanto viene abitualmente corrisposto in quel determinato settore di attività. Il diritto alla provvigione viene meno quando l’esecuzione del negozio fallisce per cause non imputabili al preponente. In questo caso, l’agente deve restituire al preponente anche le provvigioni eventualmente già ottenute.  Al momento della cessazione del suo rapporto col mandante, l’agente avrebbe diritto ad un’indennità di fine rapporto come corrispettivo del pregiudizio subito; essa dunque non è dovuta sulla base dell’aumento del volume di affari o di clientela operati dall’agente in favore del preponente, bensì sulla base del pregiudizio subito in conseguenza della fine del rapporto. La legge francese, tuttavia, non determina l’ammontare di tale risarcimento. La giurisprudenza francese è solita riconoscere all’agente un’indennità pari al doppio della media annuale delle provvigioni degli ultimi tre anni o sempre più spesso, pari alle provvigioni percepite negli ultimi due anni. Essa può essere superata dalla prova che il danno patito dall’agente sia stato superiore o inferiore alle due annualità “standard”.

SPAGNA: La retribuzione dell’agente è costituita da un importo fisso, da una commissione o da una combinazione delle due forma di retribuzione. Per gli atti e le operazioni concluse nel corso della durata del contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando si verifica una delle seguenti circostanze: (a) l’atto o l’operazione commerciale è stato concluso in conseguenza dell’intervento professionale dell’agente. b) che l’atto o l’operazione commerciale è stato concluso con una persona rispetto alla quale l’agente aveva precedentemente svolto attività di  promozione e, se del caso, concluso un atto o un’omissione, oppure operazione di natura analoga.  A seguito dello scioglimento del rapporto di agenzia, l’agente che abbia apportato nuovi clienti al preponente o incrementato sensibilmente le operazioni con la clientela preesistente avrà diritto ad un indennizzo, laddove la sua attività anteriore possa continuare ad apportargli vantaggi significativi e venga equitativamente valutata in base all’esistenza di patti di non concorrenza, alla perdita delle commissioni e alle altre circostanze ricorrenti. L’indennità da clientela è dovuta anche in caso di recesso anticipato del preponente.