E’ questione ormai nota come lo scorso 14 dicembre 2024 sia entrato in vigore il nuovo Codice della Strada, recante molte e differenti novità.
Una delle novità certamente più dibattute riguarda l’articolo 187, dedicato alla “Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”. L’aggiornamento normativo ha modificato in modo significativo la configurazione del reato, eliminando uno degli elementi precedentemente considerati essenziali per l’accertamento della responsabilità: la prova dello “stato di alterazione psico-fisica” del conducente.
Fino al 13 dicembre scorso, infatti, poteva essere contestato il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti solo dopo aver accertato il concorso di due elementi qualificanti: da un lato, lo “stato di alterazione”, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida; dall’altro, l’accertamento tramite analisi di laboratorio, della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nel soggetto.
Con la nuova formulazione della norma, invece, si ribalta completamente il concetto di penalmente rilevante: infatti, non è più necessario dimostrare che il conducente sia effettivamente in uno stato di alterazione psico-fisica, essendo sufficiente rilevare la presenza di tracce di stupefacenti, indipendentemente dalla prova del loro effetto alterante nel momento in cui il reato viene contestato.
Non solo. La nuova norma attribuisce ulteriori facoltà agli agenti di polizia stradale, ai quali è attribuito il potere di disporre, in determinate circostanze, il prelievo di un campione di fluido del cavo orale al fine di effettuare accertamenti tossicologici, senza necessità di interpellare il personale sanitario ausiliario delle Forze dell’Ordine.
Va da sé che la nuova formulazione sollevi una serie di dubbi sia in termini di finalità preventiva della norma, sia in termini di rispetto del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito.
Da un lato, infatti, non sembra che la norma voglia punire chi guida nonostante non sia in grado di farlo, anche e soprattutto in ottica di prevenzione e tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, andando a punire chiunque abbia fatto un uso personale di sostanze stupefacenti, condotta che, lo si ricorda, dovrebbe costituire un mero illecito amministrativo ai sensi dell’art. 75 del TU in materia di stupefacenti.
Dall’altro lato, la norma di nuova introduzione sembra violare il principio di uguaglianza, andando a trattare in maniera uguale situazioni che in realtà sono molto diverse tra loro. Pensiamo, ad esempio, a chi fa uso di cannabis per finalità terapeutica, previa regolare prescrizione medica, condotta assolutamente lecita e consentita dall’ordinamento. Ad oggi, non esiste alcuna scriminante per tali soggetti o la previsione di un accertamento diverso, che vada effettivamente a valutare lo stato di alterazione, considerato che è lecito che in questi casi venga fatto uso di cannabis. E’ evidente come tali soggetti, portatori di specifiche patologie e in possesso di idonee prescrizioni mediche, che non si pongono alla guida in stato di alterazione psico-fisica, non possano essere considerati alla stessa stregua di chi, volontariamente e coscientemente fa uso di sostanze stupefacenti e, ciò nonostante, decide di condurre un veicolo.
La norma in parola presenta dunque molteplici perplessità. Sarà necessario attendere le prima decisioni dell’Autorità Giudiziaria per capire come il nuovo precetto vivrà nella realtà dei fatti.
Noi di Firenze Legale vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.