I crypto asset, o asset digitali crittografici, sono risorse digitali che utilizzano tecniche di crittografia per garantire transazioni sicure e per controllare la creazione di nuove unità entità digitali. Questi asset possono includere criptovalute come Bitcoin ed Ethereum, ma anche altre tipologie di risorse digitali basate sulla blockchain o su altre tecnologie di registro distribuito (DLT, Distributed Ledger Technology).
Queste possono dividersi in:
1. Criptovalute: Monete digitali progettate per funzionare come mezzo di scambio. Le più note sono Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). Le criptovalute sono decentralizzate, il che significa che non sono controllate da una singola entità, ma funzionano su una rete di nodi distribuiti, la blickchain appunto.
2. Token: Risorse digitali che rappresentano asset o utilità specifiche all’interno di un ecosistema di blockchain. Questi asset hanno un valore all’interno di un ecosistema, un contesto individuato, e possono dividersi in:
• Utility Token: Usati per accedere a un prodotto o servizio all’interno di una piattaforma specifica. Più eterei rispetto ai fratelli di seguito richiamati perché vincolati ad un ecosistema artificiale. Un esempio è il token BNB di Binance.
• Security Token: Rappresentano una partecipazione in un’attività o azienda e sono soggetti a regolamentazioni finanziarie simili ai titoli tradizionali. Il nome, in questo caso, è sinonimo di una maggior sicurezza conferita dalla tangibilità dell’asset di riferimento che in termini giuridici costituisce una sorta di provvista.
• Stablecoin: Allo stesso modo, sono criptovalute il cui valore è ancorato a un asset monetario stabile, come il dollaro USA o l’oro, per ridurre la volatilità. Un esempio è Tether (USDT).
3. NFT (Non-Fungible Token): Token unici che rappresentano la proprietà di un oggetto digitale unico, come arte, musica, giochi o altri tipi di media digitali. Sono molto utilizzati nel mercato delle crypto asset in quanto costituiscono un riflesso, ed anzi un’amplificazione di una realtà inventiva ed artistica che praticamente non ha più confini e limiti materiali.
I fattori comuni a tutti i crypto asset, quindi, riguardano: la decentralizzazione, riducendo la necessità di intermediari centralizzati come banche o governi; in maniera controintuitiva, la sicurezza conferita dalla crittografia avanzata che protegge le transazioni e le informazioni personali; la trasparenza delle transazioni che sono generalmente registrate su un registro pubblico (blockchain), rendendole trasparenti e verificabili; l’accessibilità, in quanto gli asset possono essere acquistati, venduti e scambiati a livello globale, offrendo accesso ai mercati finanziari anche a chi non ha accesso ai servizi bancari tradizionali.
I crypto asset stanno rivoluzionando vari settori del commercio e dei mercati mondiali tra cui la finanza, l’arte, i giochi ed in generale estendono il concetto di proprietà tout court, offrendo nuove opportunità ma anche presentando rischi significativi legati alla volatilità, alla sicurezza e alla regolamentazione.
Sotto un profilo strettamente legato alla tutela degli asset aziendali di proprietà industriale, e del diritto d’autore, l’adozione della tecnologia blockchain e dei crypto assets, consente la registrazione temporale e la verifica dell’origine dei dati e dei prodotti, offrendo una maggiore protezione contro la contraffazione. La tracciabilità tramite blockchain permette ai titolari di marchi di monitorare la distribuzione dei prodotti, riducendo perdite e importazioni parallele. I certificati blockchain, che forniscono informazioni dettagliate sui prodotti, aiutano i consumatori a distinguere tra autentico e falso, facilitando una protezione legale rapida ed efficace contro contraffattori e usi impropri dei dati personali.
Capita sempre più spesso, poi, che artisti o proprietari digitali, volenterosi di entrare nel mercato degli NFT, realizzino delle opere digitali – che vengono poi registrate tramite NFT garantiti dalla tecnologia blockchain – talvolta ispirate a, se non addirittura mere riproduzioni di, oggetti frutto dell’attività intellettuale o industriale esistenti.
E Quindi, così come gli oggetti prodotti dal frutto dell’inventiva e dell’attività intellettuale sono considerati opere d’arte od opere di proprietà intellettuale, e come tali tutelati secondo le rispettive normative della legge sul Diritto d’Autore e del Codice della proprietà industriale, è opportuno porre l’attenzione sui nuovi sviluppi del fenomeno dei crypto assets, in modo da garantire una effettiva tutela agli investimenti ed agli sforzi realizzati dall’autore e dal proprietario del patrimonio industriale.
La creazione di una versione digitale di un oggetto di design protetto come opera dell’ingegno può costituire una rielaborazione dell’opera stessa. Questo avviene perché, pur riconoscendo il contributo artistico dell’artista digitale, l’oggetto di design originale rimane riconoscibile nell’NFT in tutti i suoi elementi.
Pertanto, un artista digitale o un’azienda che desidera commissionare la creazione di crypto assets che riproducano (e non semplicemente si ispirino a) oggetti protetti dal diritto d’autore deve necessariamente ottenere l’autorizzazione preventiva dal titolare dei diritti di sfruttamento economico e di elaborazione dell’oggetto di design.
Le considerazioni svolte, impongono un’integrazione e talvolta una revisione delle attività di tutela del patrimonio aziendale identificabile nei prodotti derivanti dall’ingegno e dall’inventiva, oltre che degli investimenti, dei proprietari e del frutto dell’arte degli autori, che al tempo stesso deve coinvolgere istituzioni (con una regolamentazione precisa e consapevole del mercato dei crypto assests) ma anche del privato che deve necessariamente intervenire nelle fasi di commercializzazione e sviluppo delle prospettive economiche delle proprie opere, a tutela preventiva da potenziali contraffazioni che possano approfittare del frutto del proprio lavoro.
Eventualmente, provvedendo a registrare e proteggere il proprio marchio o il proprio design relativamente a beni virtuali, a beni virtuali od a crypto assets.
Infatti, a seguito delle numerose richieste ricevute da coloro che desiderano registrare marchi per beni virtuali e/o NFT, l’EUIPO ha fornito maggiori dettagli sugli approcci adottati dall’Ufficio per classificare tali marchi. Inizialmente, queste informazioni sono state comunicate attraverso note e indicazioni incluse nelle nuove linee guida preliminari, con ulteriori dettagli forniti nelle linee guida definitive. Questo intervento è stato fatto in anticipazione dell’entrata in vigore della 12ª edizione della Classificazione di Nizza il 1° gennaio 2023, che è essenziale per la scelta delle categorie appropriate quando si registra un marchio, specialmente per prodotti e servizi relativi al metaverso, che fino ad allora mancavano di indicazioni specifiche.
Tuttavia, l’EUIPO ha sottolineato che l’indicazione generica dei termini “prodotti scaricabili”, “prodotti virtuali” o “non fungible tokens” nella classificazione dei prodotti e servizi della classe 9 non è sufficientemente chiara e precisa. Di conseguenza, chiede ai titolari dei marchi di specificare il contenuto esatto dei prodotti virtuali o il tipo di prodotto autenticato da NFT. Questa precisazione è necessaria poiché i termini standard della Classificazione di Nizza non forniscono informazioni dettagliate sul tipo specifico di prodotto o servizio che si intende proteggere nel contesto digitale e virtuale.
Nelle linee guida, l’EUIPO propone esempi di termini più dettagliati e precisi, come “prodotti virtuali scaricabili, ovvero pelletteria virtuale”, “prodotti scaricabili, come file multimediali scaricabili” o “arte digitale scaricabile, autenticata da un NFT”.
Inoltre, l’EUIPO specifica che i servizi relativi ai prodotti virtuali o scaricabili, nonché i servizi forniti online o in ambienti virtuali, devono essere classificati considerando la loro natura e il loro impatto nel mondo reale. Ciò implica che la registrazione dei marchi non deve limitarsi alla sola classe 9, ma richiede un’attenta valutazione delle finalità dei beni virtuali e dei crypto assets per determinare le classi appropriate da rivendicare.
In risposta all’esigenza di valutare, verificare ed in qualche modo disciplinare il fenomeno, quindi l’Unione Europea ha iniziato a munirsi di strumenti che evidentemente hanno lo scopo di promuovere l’innovazione proteggendo, al tempo stesso, sia i consumatori che i partecipanti, sotto vario ruolo, al mercato dei crypto assets, ancorchè riflesso al mercato comune.
Sotto questo punto di vista, quindi, si impone un rinnovato approccio proteso ad una tutela della proprietà industriale e del diritto d’autore che, parallelamente allo sviluppo del fenomeno dell’universo digitale, evolve assieme ad esso.
Avv. Niccolò Vanzi