Approfondimenti

Sgravi contributivi alle imprese e reddito di cittadinanza

A partire dal 15.11.2019 l’INPS ha pubblicato on line sul proprio sito istituzionale (www.inps.it) il modulo denominato “SRDC – sgravio reddito di cittadinanza” che consente alle imprese di richiedere lo sgravio contributivo in caso di nuove assunzioni di soggetti percettori del reddito di cittadinanza.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e dei requisiti necessari per accedere all’agevolazione.

Il decreto legge n. 4 del 28.01.2019 convertito, con modificazioni dalla L. n. 26 del 28.03.2019, istituendo il c.d. reddito di cittadinanza per i cittadini, ha contestualmente introdotto un incentivo per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato i beneficiari di tale trattamento assistenziale. L’esonero riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore– con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto massimo mensile di 780 euro.

Durata: lo sgravio in questione ha una durata variabile a seconda del periodo di fruizione del reddito di cittadinanza (rdc) già goduto dal lavoratore neo assunto ed è pari alla differenza tra 18 mensilità (periodo massimo di durata del rdc) e le mensilità già godute dal beneficiario fino alla data di costituzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo minimo di cinque mesi.

Requisiti per ottenere e mantenere l’agevolazione contributiva: per poter ottenere e, soprattutto mantenere l’agevolazione ottenuto evitando la richiesta di restituzione del beneficio goduto, occorre che le imprese rispettino le seguenti condizioni, previste dai principi generali stabiliti in materia di incentivi all’assunzione dall’art. 31 d.lgs 150/2015 e in particolare:

L’impresa che assume deve realizzare e mantenere per l’intero periodo di fruizione del beneficio un incremento occupazionale del numero dei propri dipendenti a tempo indeterminato. Tale incremento, verrà verificato per i dodici mesi successivi all’assunzione agevolata, tenendo conto della media dei dipendenti occupati nell’azienda al termine di tale periodo. Nel caso in cui tale verifica postuma non sia positiva, perché ad esempio nell’arco dell’anno sono stati effettuati da parte dell’azienda uno o più licenziamenti o sono intervenute dimissioni di altri dipendenti abbassandosi in tal modo o rimanendo invariata rispetto all’anno precedente la media degli occupati, l’impresa sarà tenuta alla restituzione dell’incentivo goduto durante i mesi in cui tale requisito è venuto meno.
L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, quali a titolo esemplificativo il rispetto dell’obbligo di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa all’interno dell’azienda con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi e hanno manifestato la volontà di avvalersi dell’eventuale diritto di precedenza.
Coerentemente con il precedente requisito, si prevede che l’assunzione agevolata non violi il diritto di precedenza vantato da altri lavoratori.
Non devono essere in atto all’interno dell’azienda sospensioni del lavoro connesse ad una crisi o ad una riorganizzazione aziendale (CIG, CIGS, Contratti di solidarietà), a meno che il lavoratore neo assunto abbia un inquadramento e una qualifica diversa rispetto a quella posseduta dai lavoratori sospesi o sia destinato ad una diversa unità produttiva.
L’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
L’ultimo requisito ma non per ordine di importanza, costituendo il più frequente motivo di richiesta di restituzione degli sgravi contributivi ottenuti dalle azienda consiste nel mantenimento per l’intero periodo di fruizione dell’agevolazione della regolarità contributiva del datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di DURC, nell’assenza di violazioni delle norma fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, oltre che nel rispetto degli altri obblighi di legge e discendenti dal CCNL. Tale condizione è di importanza fondamentale, in quanto il venir meno della regolarità contributiva anche per un solo mese durante l’intero periodo di fruizione o per un importo minimo anche inferiore rispetto alla somma delle agevolazioni godute, fa decadere l’intero sgravio goduto anche per il periodo precedente all’accertata irregolarità.

Modalità operativa: Per poter beneficiare dell’agevolazione in questione, sussistendone i requisiti, il datore di lavoro che intende effettuare l’assunzione, deve preventivamente comunicare la propria disponibilità all’assunzione e dei posti vacanti presso l’azienda, nella piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza presso l’ANPAL e successivamente all’assunzione del dipendente richiedere tramite compilazione del modulo on line SRDC procedere alla domanda telematicamente tramite il Portale Agevolazioni INPS, una volta trasmessa la domanda l’Istituto provvede a calcolare e comunicare la misura e la durata dell’incentivo e il piano di fruizione.

Cumulo con altre forme di incentivo all’occupazione: L’esonero contributivo in parola è compatibile e cumulabile, per espressa previsione legislativa, unicamente con il c.d. Bonus assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) previsto dalla Legge di Bilancio 2018. Trattandosi di incentivi che prevedono, ambedue, l’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e, per l’assunzione di beneficiari del Rdc, anche di quelli a carico del lavoratore, il comma 7 dell’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 ha opportunamente previsto, in caso di esaurimento degli esoneri contributivi verificatosi a seguito del suddetto cumulo, la fruizione dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Rdc sotto forma di credito di imposta.

L’esonero contributivo di cui all’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 non è cumulabile con altri regimi agevolati né con alcun altro incentivo all’occupazione di natura economica. Pertanto, il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivatoil rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non sarà possibile applicarne un altro.

Restituzione dell’incentivo fruito: come sopra accennato il mancato rispetto o il venir meno di una delle condizioni e requisiti durante l’intero periodo di fruizione del beneficio determina il diritto dell’INPS ad ottenere la restituzione dell’agevolazione, procedendo tramite richiesta di rettifica dei versamenti contributi e successivamente, in caso di mancato spontaneo pagamento tramite avviso di addebito.

L’articolo 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 4/2019 prevede un’ulteriore ipotesi di restituzione nel caso in cui, nei trentasei mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del reddito di cittadinanza il rapporto si interrompa per i seguenti motivi:

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, se il licenziamento viene dichiarato illegittimo
Dimissioni per giusta causa
Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
Recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione.

Ove si verifichi una di tale ipotesi, il datore di lavoro, sarà tenuto a restituire l’intero ammontare del beneficio fruito maggiorato di una sanzione civile.

Si ricorda, tuttavia che le richieste di restituzioni delle agevolazione avanzate dall’INPS non sono sempre legittime, essendo talvolta frutto di un difetto di interpretazione dei comportamenti aziendali o della illegittima equiparazione di casi che presentano specificità non correttamente considerate con altri evidentemente fraudolenti. Prima di effettuare il pagamento, vanificando le agevolazioni ottenute, si consiglia sempre un’attenta valutazione e una opportuna consulenza legale, come quella offerta dal nostro studio.

 

Approfondimenti

La tutela dell’azienda nell’ambito delle c.d. “truffe on line”

Accade sempre più spesso che si senta parlare di “truffe on line”.

Il fenomeno è sempre più diffuso e interessa una serie di comportamenti diversificati, dal classico “phishing” dei dati alla più aggressiva “digital extortion”, ai casi in cui, convinti di acquistare un prodotto di un marchio noto, in realtà, ci si trova ad acquistare un prodotto assai diverso.

Tale ultima fattispecie è quella che verrà affrontata, seppur brevemente e senza pretesa di esaustività considerata la complessità dell’argomento, nel presente contributo.

 

Ebbene, non di rado accade, durante i nostri acquisti on line, di imbatterci in siti internet che – apparentemente – commercializzano prodotti del nostro marchio preferito a prezzi estremamente concorrenziali.

Altrettanto non di rado accade che il consumatore poco attento, attratto dal prezzo vantaggioso, acquisti uno o più prodotti, convinto di aver fatto un ottimo affare. Affare che si rivelerà assolutamente inesistente nel momento in cui l’acquirente riceverà al proprio domicilio un prodotto diverso da quello che pensava di aver acquistato o, peggio ancora, non riceverà nulla.

 

Tale comportamento truffaldino si definisce plurioffensivo in quanto, da un lato, cagiona direttamente un danno al patrimonio del consumatore privato e, dall’altro, lede la regolare circolazione di beni e servizi e la fiducia che i soggetti privati pongono in un marchio e, dunque, nell’azienda che lo detiene, oltre che l’interesse patrimoniale dei titolari dei diritti di sfruttamento dei marchi e segni distintivi.

 

Da ciò consegue che, a livello penale, si possa parlare di una doppia tutela: da un lato, infatti, il consumatore sarà vittima del reato di truffa aggravata, dall’altro, la società che legittimamente detiene il marchio potrà essere vittima di uno dei reati di cui agli artt. 473 – 474 – 517 ter c.p..

 

Vediamo più da vicino di che cosa si tratta.

 

L’art. 473 c.p. punisce chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali o chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, segni distintivi, brevetti, disegno o modelli industriali.

 

In altri termini, la norma in commento sanziona la riproduzione abusiva di un marchio e degli altri oggetti materiali sopra individuati, idonea a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto.

 

L’art. 474 c.p., dal canto suo, punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati.

 

Infine, l’art. 517 ter c.p. prevede un’ipotesi residuale che sanziona chiunque, al di fuori delle ipotesi delittuose di cui agli articoli precedenti, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica, adopera industrialmente, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

 

A ben vedere, dunque, le fattispecie, seppur apparentemente molto simili, sanzionano comportamenti diversificati che si pongono in contrasto con il legittimo diritto della società a non veder usurpato e/o contraffatto il proprio marchio o i segni distintivi che la contraddistinguono.

Peraltro, in questi casi, la società il cui interesse è stato leso dalle citate condotte delittuose potrà costituirsi parte civile nel processo penale e veder ristorato il danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

 

In tali casi l’azienda può attivarsi con un’azione di monitoraggio costante sul web per rilevare eventuali irregolarità sugli annunci presenti su siti web e su social network che generalmente presentano documentazione fotografica e contenuti descrittivi estratti illegittimamente dal sito ufficiale del brand.

 

Una volta che la truffa viene individuata è opportuno accertare i profili del relativo dominio e procedere tempestivamente con una segnalazione on line alla polizia postale e con il deposito di una denuncia querela presso la competente Procura della Repubblica contenente il dettaglio dei siti web illegittimi e un’accurata descrizione della violazione.

 

Si consiglia infine di inviare una comunicazione ai social network per informare dell’avvenuto deposito della denuncia querela e chiedere il blocco e la rimozione degli annunci in questione.

 

Approfondimenti Non categorizzato

Come compilare l’offerta per la partecipazione all’asta telematica

La presentazione dell’offerta telematica può essere fatta da due siti web:

Spazio aste;
Portale delle Vendite Pubbliche, che rinvia al sito si spazio aste.

 

Sito web di Spazio Aste: https://www.spazioaste.it

selezionare “beni immobili”
inserire nei filtri di ricerca il Tribunale di competenza della zona in cui si vuole visionare gli immobili all’asta;
Selezione immobile con applicazione di filtri (categoria, luoghi, prezzo e data di vendita)
Individuato l’immobile di interesse si può accedere, cliccando sulla relativa immagine, alle informazioni generali (dati sul lotto, dati della vendita e descrizione del bene) e alla documentazione (avviso di vendita, planimetrie, perizia ctu e foto)

In questa sezione si trovano 2 tasti:

1 . “Partecipa”: è la modalità di partecipazione all’asta da parte dello spettatore non offerente, che può essere:

il debitore
il creditore;
i comproprietari non esecutati.

Quando viene inviata la richiesta di partecipazione viene richiesto l’inserimento dei dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo pec, codice fiscale e dati del documento d’identità) e la motivazione per cui viene richiesta la partecipazione all’asta. Queste informazioni vengono inviate al delegato che controlla validità della motivazione ed ha potere di accettare o rifiutare la richiesta.

2. “Invia offerta”: consente di procedere con l’inserimento dei dati dell’offerente per la presentazione dell’offerta di acquisto, previo reindirizzamento al sito del ministero https://pvp.giustizia.it/pvp-offerta/i/769293?lang=it;

 

Nella prima schermata della sezione “invia offerta” vengono date alcune informazioni di carattere generale necessarie per la compilazione dell’offerta telematica:

Procedere alla compilazione dell’offerta dopo il versamento della cauzione (non è possibile salvare l’inserimento quindi quando si procede si deve già avere a disposizione il CRO del bonifico);
Requisiti per allegati: solo immagini in bianco/nero, 1654×2338 pixel per i pdf, massimo 25 mb di dimensione, P7m PDF i formati ammessi;
Pagamento bollo telematico – rinvio al link PST Giustizia https://pvp.giustizia.it/pvp-offerta/i/769293?lang=it
Elenco dei 6 passaggi necessari per la presentazione dell’offerta;
Flag informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196.

→ tasto “continua”

 

Nella seconda schermata si procede con l’inserimento dei dati dell’offerta:

 

Step 1: LOTTO

Presenta il riepilogo dei dati relativi all’immobile e alla procedura. Dopo aver effettuato un controllo  → tasto “conferma” per procedere con.

 

Step 2: PRESENTATORE

Richiesto inserimento di:

Dati anagrafici (da verificare se corretto l’inserimento – non c’è un controllo automatico del codice fiscale)
Contatti (mail, pec, cellulare)
Indirizzi

 

Step 3: OFFERENTE

Se l’offerente coincide con il presentatore fleggare “stessi dati presentatore” altrimenti compilare con i dati richiesti.

C’è la possibilità di aggiungere più offerenti.

 

Step 4 : QUOTA – TITOLI DI PARTECIPAZIONE

Specifica diritto (proprietà, usufrutto, …)
Quota;
Titolo in forza del quale si partecipa all’asta:
titolo personale;
in qualità di rappresentante legale;
procuratore
tutore
per persona da nominare
Specifica documento relativo alla qualifica sopra indicata da includere in seguito (es. procura – verbale assembleare …)

 

Step 5: OFFERTA

prezzo offerto;
termine di pagamento;
estremi del versamento della cauzione: il pagamento deve essere eseguito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente specificato nell’avviso di vendita)
specifica dell’IBAN per la restituzione della cauzione (deve essere lo stesso iban dal quale è stato eseguito il bonifico)
importo cauzione;
iban beneficiario;
numero di CRO;
data e ora del bonifico;

Sezione Allegati:

– specifica tipo documento → opzioni:

Visura;
procura speciale;
verbale fideiussione:
altro

Non previsto tra le opzioni il documento d’identità che deve essere allegato nell’opzione “altro”.

I documenti allegati non devono essere firmati digitalmente.

-specifica utente per cui si allega documento

 

Step 6: RIEPILOGO

Dichiarazioni da fleggare;
Firma offerta – 2 modalità:
Firma in linea: senza scaricare e riallegare;
Scarica e firma fuori linea: scaricare e riallegare nella sezione 3 dopo aver firmato digitalmente (formato p7m).

 

Dopo la conferma appare l’ultima schermata con una sezione evidenziata in verde “l’offerta è stata inserita correttamente”.

Per procedere con l’invio dell’offerta è necessario:

→ scaricare il file in formato P7M ricevuto per e-mail: è necessario non tentare di aprire il file contenente l’offerta in quanto c’è il rischio di alterazione della stessa;

→ allegare il file alla pec unitamente alla ricevuta di pagamento del bollo telematico;

→ inviare i documenti all’indirizzo pec che si trova specificato nel manuale utente contenuto nel sito web del PVP: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it

Appalti pubblici Approfondimenti

Partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici: quali sono i principali portali telematici per presentare offerte?

Come ormai noto agli addetti ai lavori, dal mese di ottobre 2018 le procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si svolgono mediante procedure elettroniche.

È opportuno, pertanto, che gli operatori economici si adoperino in modo da poter partecipare alle procedure in modalità elettronica.

Ma quali sono i portali da tenere sotto controllo?

Firenze Legale ne ha selezionati alcuni:

Il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (cd. MEPA).

Si tratta di un mercato virtuale per gli acquisti in rete della PA.

La piattaforma offre vantaggi sia alle PA che alle imprese, digitalizzando i processi di procurement pubblico, riducendo i tempi di gara e anche i costi commerciali.

Per partecipare alle procedure indette su MEPA è necessario registrarsi. Dopo questo passaggio, l’utente deve indicare la propria categoria merceologica di appartenenza, in modo da visionare procedure e ricevere richieste di offerta per il solo ambito in cui si opera.

Per le procedure sopra soglia, il MEPA utilizza il Sistema dinamico di acquisizione. Quest’ultimo è comporto di due fasi: a) una fase di qualificazione indetta da Consip, ove gli operatori economici si qualificando per una certa tipologia di servizio/categoria merceologica; b) una fase durante la quale la stazione appaltante pubblica un appalto specifico al quale possono partecipare gli operatori qualificati.

 

Sistema Telematico Acquisti Regionale Toscana (cd. START).

È la piattaforma dove la maggior parte degli enti pubblici toscani pubblicano le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Anche in questo caso è necessario registrarsi ed accedere con il proprio nome utente e password.  L’operatore economico riceverà mail di aggiornamento relative a tutte le procedure relative al proprio ambito di attività.

 

Net4Merket.

Alcuni operatori economici utilizzano questo portale telematico per pubblicare le proprie procedure. In questo caso, tutta la procedura è autonomamente gestita dall’ente pubblico ed il portale è funzionale alla gestione della procedura in modalità elettronica.

Anche in questo portale è possibile effettuare una registrazione.

 

Attenzione: tutte le registrazioni sopra indicate sono gratuite.

Esistono inoltre vari siti internet che monitorano procedure di gara in tutta Italia ed Europa. Alcuni richiedono il pagamento di un abbonamento, altri una mera registrazione.

Si precisa, infine, che gli enti pubblici, in apposita sezione, pubblicano tutte le procedure in corso di svolgimento.

Inoltre, le procedure sopra soglia comunitaria sono pubblicate su Gazzetta Ufficiale (italiana o europea, in base agli importi), consultabili anche online dai siti: e https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=it.

Approfondimenti

“SMART WORKING” in cosa consiste, come si realizza, perché conviene

Definizione e tratti distintivi
Lo “smart working” o “lavoro agile” è stato introdotto per la prima volta in Italia dalla L. 22 maggio 2017, n. 81 con lo scopo esplicitato nella suddetta normativa di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Per comprendere il reale significato del “lavoro agile” occorre innanzitutto sgomberare il campo da possibili e ricorrenti equivoci e precisare che lo “smart working” non è una nuova tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (trattandosi pur sempre di lavoro subordinato), nè si tratta del lavoro svolto interamente da casa, con modalità da remoto, che invece caratterizza il c.d. telelavoro.
Si tratta, invece, di una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che implica un nuovo approccio al modo di lavorare e collaborare all’interno di un’azienda, consentendo al lavoratore, mediante accordo tra le parti, di svolgere la prestazione in parte all’interno dei locali aziendali ed in parte al di fuori senza precisi di vincoli né di orario, né di luogo di lavoro.
Il responsabile scientifico dell’Osservatorio Smart Working, offre una puntale definizione del Lavoro Agile, affermando: “Smart Working significa ripensare il lavoro in un’ottica più intelligente, mettere in discussione i tradizionali vincoli legati a luogo e orario lasciando alle persone maggiore autonomia nel definire le modalità di lavoro a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Autonomia, ma anche flessibilità, responsabilizzazione, valorizzazione dei talenti e fiducia diventano i principi chiave di questo nuovo approccio.”
I necessari corollari dello smart working sono i seguenti:

Flessibilità di orario e di luogo di lavoro
Il primo elemento che caratterizza il lavoro agile è la flessibilità, ovvero il superamento dello schema classico del rapporto di lavoro subordinato svolto all’interno dell’azienda e nell’arco di un determinato orario. Lo smart working presuppone, infatti, la concessione della libertà del dipendente di decidere, per il tempo di lavoro prestato al di fuori dei locali aziendali, di organizzare la propria attività lavorativa, senza alcun vincolo di orario, salvo il rispetto dei limiti di orario massimo giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dai CCNL, e senza la necessità di recarsi presso l’azienda, scegliendo, ancora una volta liberamente, la propria sede di lavoro alternativa ai locali aziendali, che potrà coincidere con la propria abitazione, ovvero con uno spazio di co-working o più semplicemente una comune pubblica biblioteca.
Organizzazione dell’attività lavorativa per cicli, fasi e obiettivi
Il secondo corollario dello smart working, diretta conseguenza del primo, è la necessaria revisione dell’organizzazione dell’attività lavorativa da parte dell’azienda, che implica il passaggio ad una definizione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi e non più basato unicamente sulle ore lavorate.
Se da un lato, dunque, la flessibilità tipica dello smart working implica libertà del lavoratore e possibilità di contemperare le esigenze di vita e di lavoro, dall’altro lato la determinazione di obiettivi periodici o precise fasi di lavoro, presuppone responsabilità, o meglio, responsabilizzazione del lavoratore.
La simultanea compresenza di tali elementi, consente, infatti, al datore di lavoro di poter verificare la produttività del proprio dipendente e determina, anche sotto tale profilo, un cambiamento nell’approccio del “controllo datoriale”. Il datore di lavoro, infatti, passa da un controllo di tipo formale, limitato al rispetto dell’orario e dell’ordinaria diligenza nello svolgimento della prestazione, ad un controllo di merito, slegato dall’orario e dal regolamento aziendale, ma rivolto alla verifica della concreta realizzazione del risultato.
La maggiore fiducia concessa al lavoratore, elemento imprescindibile dello smart working, va quindi di pari passo con la responsabilizzazione sui risultati portando ad una maggiore competitività e produttività aziendale.
Dotazioni tecnologiche    Terzo corollario dello smart working è l’utilizzo degli strumenti tecnologici necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali. I requisiti tecnologici minimi per realizzare un programma di smart working saranno la disponibilità di un PC, di un telefono aziendale e di una connessione ad internet. Tali strumenti, devono essere forniti dal datore di lavoro il quale è tenuto a garantirne il buon funzionamento e il rispetto degli standard di sicurezza.

 

Come e quando può essere realizzato

Lo smart working, essendo una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, può essere introdotto in qualunque momento del rapporto di lavoro, previo accordo scritto con il lavoratore.
La L. 81/2017 prevede espressamente la necessità di un accordo scritto tra le parti che deve essere obbligatoriamente inviato telematicamente, tramite procedura on line, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Tale accordo, sulla base di quanto previsto dall’art. 19 della L. 81/2017 deve prevedere tali requisiti minimi:
– La durata: l’accordo può essere sia a tempo indeterminato o determinato
– Il recesso: nel caso di accordi a tempo indeterminato il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68), ovvero senza preavviso in caso di giustificato motivo. Negli accordi a tempo determinato, invece, non è ammessa la possibilità di recesso, salvo presenza di un giustificato motivo.
– Le modalità di svolgimento della prestazione: l’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore. Va infatti, ricordato, che l’utilizzo prevalente di tecnologie informatiche in combinato con la definizione degli obiettivi per fasi e cicli in assenza di un orario prestabilito non possono e non devono tradursi in una pretesa aziendale di perenne reperibilità, sussistendo un diritto del lavoratore alla disconnessione, che è opportuno disciplinare all’interno dell’accordo.
– Potere di controllo e disciplinare: nel programma di smart working devono inoltre essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
I dati raccolti con l’utilizzo degli strumenti tecnologici di lavoro potranno, infatti, essere utilizzati per tutte le finalità attinenti al rapporto di lavoro, ivi compreso l’esercizio del potere disciplinare, purchè il lavoratore sia stato adeguatamente informato sull’utilizzo degli strumenti e sulle possibilità di controllo.

 

Le tutele dello smart – worker

Un elemento essenziale della normativa che introduce il c.d. lavoro agile è la parità di trattamento degli smart workers rispetto ai dipendenti che non aderiscono a tale tipologia di svolgimento del lavoro. Il trattamento normativo e retributivo deve essere il medesimo, come l’adozione delle adeguate norme di sicurezza. In particolare, per quanto riguardo l’orario di lavoro, di fianco al riconoscimento del diritto alla disconnessione, la norma riconosce come inviolabili i limiti di orario previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
I lavoratori “agili” hanno, inoltre, diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività.
Su tali aspetti, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative nella circolare n.48/2017.
Si rileva, inoltre, che la Legge di Bilancio 2019, riconosce una priorità alle richieste di lavoro agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

 

Quali vantaggi per le aziende

Utilizzando le evidenze raccolte dall’Osservatorio sullo smart working attraverso survey e casi pilota, si può affermare che i benefici ottenibili dall’introduzione dello Smart Working da parte delle aziende possono essere concreti e rilevanti, traducendosi in un miglioramento della produttività del lavoratore, riduzione dell’assenteismo e riduzione dei costi per gli spazi fisici.
È lo stesso legislatore ad identificare due motivi per i quali datore di lavoro e lavoratore possono trarre vantaggi dal ricorso alle modalità di lavoro agile: si tratta dell’incremento di competitività dal lato datore di lavoro e l’agevolazione della conciliazione vita lavoro, dal lato lavoratore. L’incremento di competitività può essere letto nella duplice sfaccettatura dell’aumento di produttività e altresì nell’incremento dell’employer branding aziendale, attraendo la forza lavoro più talentuosa e motivata.
A questi primi due motivi si aggiunge quello più concreto ed immediato che consiste nella riduzione dei costi per l’impresa, in termini di minor costo per spazi ed attrezzature e altresì per lo svolgimento della prestazione lavorativa. In altre parole, il lavoratore che svolge la sua prestazione in modalità agile consente all’impresa di ridurre i costi di affitti, utenze e attrezzature, in quanto lo spazio necessario per l’organico si riduce in proporzione all’intensità e frequenza con cui la prestazione lavorativa si svolge in modalità agile.
La riduzione del costo del lavoro, infine, può derivare anche dai minori oneri per lavoro straordinario, che mal si combina con la modalità “smart” di lavorare che per sua natura, non ha vincoli di orario predefiniti.

Approfondimenti Consulenza societaria - contrattualistica d'impresa

Uso del marchio altrui per il posizionamento sul web: keyword advertising

Ad oggi è molto diffuso l’utilizzo dei servizi di posizionamento a pagamento (Ads), per la sponsorizzazione di attività aziendali , mediante la creazione di annunci e la scelta di parole chiave pertinenti alle esigenze e alle ricerche dell’utente.  Tale attività non presenta particolari criticità quando le parole utilizzate sono di uso comune oppure quando il marchio utilizzato è di proprietà del soggetto che crea l’inserzione. Diverso, invece, il caso in cui un’impresa utilizzi termini che corrispondono a marchi o ad altri segni distintivi di un’altra impresa o comunque quando l’inserzione sia creata da un soggetto terzo.

Al fine di inquadrare gli obblighi e le facoltà delle parti, è necessario tener presente il quadro normativo di riferimento contenuto nel Codice della Proprietà Industriale, in particolare agli artt. 20 e 21. L’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale prevede che: “I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio” nonché nel diritto “di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: 

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; 

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; 

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.”

Tale diritto esclusivo, trova i limiti nell’art. 21 del Codice Proprietà Industriale, che prevede che il titolare, nello svolgimento della propria attività economica non possa vietare a terzi, l’uso del proprio nome e cognome, l’uso di indicazioni relative alla specie alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto e della prestazione del servizio, ovvero ad altre caratteristiche proprie del prodotto medesimo (il c.d. uso descrittivo), nonché l’uso del marchio di impresa se necessario per indicare la destinazione di un prodotto e/o servizio (es. accessori e/o pezzi di ricambio) purché tale uso sia conforme ai principi di correttezza professionale, ossia non determini il verificarsi di illeciti concorrenziali e non crei confusione all’interno del mercato.

Alla luce della normativa riportata, l’uso di marchi altrui come parole chiave per servizi di posizionamento di Google può astrattamente costituire violazione di marchio, tuttavia è necessaria una valutazione caso per caso al fine di comprendere le ragioni e la natura dell’utilizzo di quel determinato marchio come parola chiave. Infatti tra le parti potrebbe essere intercorso un accordo commerciale oppure, dall’analisi della fattispecie in concreto, potrebbe emergere l’applicazione del regime di libera concorrenza e pubblicità comparativa, pertanto è necessario valutare se la restrizione pubblicitaria rivela un grado sufficiente di danno alla concorrenza da poter essere considerata una restrizione della concorrenza per oggetto ai sensi dell’articolo 101.

 

RAPPORTI TRA IMPRESE CONCORRENTI:

La giurisprudenza comunitaria nel caso “Interflora” – Marks & Spencer (C-323/09) avente ad oggetto l’utilizzo, da parte di Marks & Spencer, della keyword “Interflora” per posizionare un annuncio di consegna di fiori a domicilio, senza riportare il marchio Interflora nel testo dell’annuncio, ha affermato che “il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando il predetto uso è idoneo a violare una delle funzioni del marchio”. La Corte evidenzia che l’assolutezza della tutela contro l’uso non consentito di segni identici ad un marchio, per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, deve essere comunque contestualizzata, in quanto la tutela offerta dalla normativa mira solo a garantire che il marchio possa adempiere le proprie funzioni.

Le restrizioni imposte ai distributori nell’utilizzo della denominazione del brand sono da ritenersi illegittime e in violazione della normativa sulla concorrenza, pertanto non possono essere oggetto di accordo tra le parti, in particolare qualora ad imporle sia il brand stesso, anche indirettamente e non attraverso la sottoscrizione di accordi commerciali.

Con la decisione 17 dicembre 2018, la Commissione Europea, nel caso Guess, ha sanzionato l’azienda in quanto la stessa aveva imposto ai propri distributori indipendenti limitazioni per l’utilizzo del marchio “Guess” in particolare in Google Adwords.

La condotta di Guess si è concretizzata nel vietare ai rivenditori autorizzati, sia monomarca che multimarca, l’utilizzo o la possibilità di fare offerte su nomi e marchi commerciali di Guess come parole chiave in Google. Tale previsione non era inclusa negli accordi commerciali, ma posta in essere sistemticamnete ogni volta che un retailer chiedeva a Guess di utilizzare la denominazione in Google Adwords. Ciò in ragione del fatto che tali autorizzazioni avrebbero comportato un incremento dei costi per Guess stessa ed avrebbero diminuito la visibilità a discapito dei retailer.

La Commissione, richiamando la giurisprudenza della Corte Europea (cfr. Coty Case) ha affermato che la disciplina dei marchi autorizza il titolare di un marchio a vietare all’inserzionista pubblicitario di pubblicizzare beni o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato utilizzando una parola chiave identica a tale marchio e selezionata dall’inserzionista senza il consenso del titolare, soltanto in circostanze in cui la pubblicità non consente o rende difficile ad un utente medio di Internet, accertare se i beni o servizi provengono dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata ad esso o da una terza parte.

Tale giurisprudenza non può essere invocata per giustificare una limitazione della capacità dei rivenditori autorizzati nei sistemi di distribuzione selettiva, che vendono prodotti reali, poiché in questo caso non vi è alcun rischio di confusione come all’origine dei prodotti e non ricade nello scopo di tutelare l’immagine del marchio.

Anche in Italia la giurisprudenza è intervenuta, il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, con sentenza 3280 del 2009, ha ritenuto illegittimo l’utilizzo, come parola chiave in una campagna Ads del marchio di nota società di noleggio, da parte di società concorrente; scelta che, secondo il Tribunale era evidentemente tesa a sfruttare la notorietà del marchio a proprio vantaggio configurando, nel caso specifico, un’attività confusoria, sviamento della clientela e violazione del marchio per l’individuazione di servizi offerti dall’inserzionista, sicuramente affini a quelli della società il cui marchio era stato inserito come parola chiave.

 L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è stata chiamata a decidere, nel mese di febbraio del 2015, su un caso di utilizzo di marchio altrui tra le parole chiave relative ad una campagna ads. In ordine all’utilizzo del marchio di nota società veneta di arredamento cucine da parte di società concorrente, senza che vi fosse alcun rapporto di natura commerciale, l’Autorità ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla società inserzionista sia ingannevole e determini confusione tra i consumatori, così configurando un’ipotesi di pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere a) ed f), e comma 2, lettera a), del Codice del Consumo, ne vieta la diffusione o continuazione e irroga alla Società una sanzione amministrativa pecuniaria di 11.000 € (undicimila euro).

 

RAPPORTI CON L’INSERZIONISTA TERZO:

Per quanto riguarda l’aspetto della responsabilità dei motori di ricerca, la Corte di Giustizia Europea in data 23 marzo 2010, nel caso “Google France” ha delineato le responsabilità dei motori di ricerca nel caso in cui si verifichino illeciti concorrenziali realizzati dagli inserzionisti.

La Corte ha affermato che Google, al contrario dell’inserzionista, può beneficiare dell’esenzione di responsabilità prevista dall’art. 14, n. 1 della Direttiva 2000/31CE per l’attività di catching, a condizione che si limiti ad attività di ordine “meramente tecnico, automatico e passivo” e che non abbia nessuna conoscenza o controllo sulle informazioni.

Tale condizione non viene meno in considerazione del fatto che il servizio sia offerto a pagamento e che sia proprio in forza di tale pagamento che si visualizzano le inserzioni,  ma l’illecito si configura allorché l’annuncio che accompagna il link sponsorizzato induca l’utente di Internet a ritenere la sussistenza di un “collegamento economico” tra l’autore dell’annuncio o il titolare del sito, ovvero quando il medesimo sia talmente vago da non consentire all’utente “normalmente informato e ragionevolmente attento” di sapere, sulla base di tale annuncio e del link, se tale collegamento sussista o meno.

In sostanza la responsabilità di Google residua a quelle ipotesi in cui, su segnalazione, non si intervenga prontamente alla rimozione della keyword segnalata come oggetto di atto di concorrenza sleale e contraffazione.

 

 

Approfondimenti

Il divieto di commercializzazione di cannabis sativa: le motivazioni delle Sezioni Unite

Come avevamo anticipato, con riguardo alla commercializzazione dei derivati della coltivazione della canapa sativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della L. n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicchè la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dalla L. n. 242 del 2016, art. 4, commi 5 e 7, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività”.

Vediamo adesso con quali motivazioni le Sezioni Unite sono giunte ad enunciare il sopra citato principio di diritto.

Il Supremo Consesso parte dall’analisi letterale dei vigenti testi normativi di riferimento e in particolare:

l’art. 14, comma 1, lett. b) del D.P.R. 309/1990 che nel dettare i criteri per la formazione delle tabelle che includono le sostanze stupefacenti, stabilisce che nella Tabella II debba essere indicata la cannabis e i prodotti dalla medesima ottenuti, senza effettuare alcuna distinzione tra le diverse varietà;
la tabella II, quindi, include fra le sostanze vietate “Cannabis (foglie e infiorescenze)”, “Cannabis (olio)”, “Cannabis (resina), nonché i relativi derivati, a prescindere dal THC presente;
l’art. 26, comma 1, del D.P.R. 309/1990 il quale stabilisce che è vietata la coltivazione delle piante previste nelle tabelle I e II di cui al sopra citato art. 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o altri usi industriali consentiti dalla normativa dell’Unione Europea;
l’ormai nota legge 2 dicembre 2016, n. 242 che, ai sensi dell’art. 1, si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui all’art. 17 della Direttiva 2002/53/CE, che non rientrano nell’alveo di applicazione del T.U. in materia di Stupefacenti, e solo per le finalità ivi indicate.

A parere delle Sezioni Unite, dunque, la L. 242/2016, nel promuovere la coltivazione della filiera agroindustriale della Canapa Sativa, detta disposizioni volte ad incentivare la coltivazione delle varietà di canapa ammesse dalla citata Direttiva Europea, varietà di canapa che si collocano perfettamente nell’ambito delle coltivazioni di canapa per la produzione di fibre o altri usi industriali.

In altri termini, la controversa novella legislativa non andrebbe a modificare alcunché rispetto al T.U. in materia di Stupefacenti, limitandosi a normare l’eccezione già prevista dal medesimo T.U. all’art. 26, vale a dire la coltivazione della canapa per la produzione di fibre o altri usi industriali.

Da ciò consegue la natura tassativa dei prodotti elencati all’art. 2 della L. 242/2016, con esclusione, dunque, della commercializzazione di infiorescenze, foglie, olio, resina e, più in generale, di ogni derivato che non sia non sia stato previsto dal legislatore del 2016, che, pertanto continua ad essere sottoposto alla disciplina dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990 (T.U. in materia di stupefacenti) a prescindere dal valore di THC presente.

Invero, ricordano le Sezioni Unite, la Corte di Cassazione, prima, e la Corte Costituzionale, poi, hanno da tempo affermato che ciò che rileva ai fini della rilevanza penale delle condotte elencate dall’art. 73 D.P.R. 309/1990 non è il quantitativo esatto di THC presente nella sostanza stupefacente analizzata, ma la concreta efficacia drogante della sostanza. Ciò nel rispetto del principio di offensività concreta della condotta incriminata, principio di indubbia rilevanza costituzionale.

Infine, il Supremo Consesso svolge alcune considerazioni in merito alle clausole di esclusione di responsabilità previste dall’art. 4, commi 5 e 7, della legge 242/2016.

La normativa in esame prevede che vengano effettuati controlli a campione sulle coltivazioni di canapa al fine di determinare il livello di THC presente. Ebbene, se il livello di THC rilevato è ricompreso tra lo 0,2% e lo 0,6% “nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni” normative. Se, invece, la percentuale di THC complessivo risulta superiore al valore soglia dello 0,6%, la normativa prevede che possano essere disposti il sequestro e la distruzione della coltivazione, ferma restando l’esclusione di responsabilità in favore del solo agricoltore e non anche del commerciante.

Ricapitolando, le Sezioni Unite ritengono che la L. 242/2016 si limiti a disciplinare l’attività di coltivazione di canapa sativa delle varietà di cui all’art. 17 della Direttiva 2002/53/CE, funzionale esclusivamente alla produzione di fibre ed altri usi industriali consentiti, eccezione già prevista all’art. 26 del T.U in materia di stupefacenti.

Pertanto, i prodotti elencati nell’art. 2 della L. 242/2016 avrebbero natura tassativa: tanto si afferma, atteso che si tratta di prodotti che derivano da una coltivazione che risulta consentita solo in via di eccezione, rispetto al generale divieto di coltivazione della cannabis, penalmente sanzionato.

In nessun caso, dunque, a parere delle SS.UU. della Corte di Cassazione, sarebbe possibile commercializzare prodotti diversi da quelli elencati dalla normativa in esame, con ciò escludendo la possibilità di commercializzare foglie, infiorescenze, olii, resine.

Vedremo se la futura giurisprudenza di merito e di legittimità seguiranno l’interpretazione offerta dal Supremo Consesso o riterranno di seguire il precedente orientamento – ad onor del vero minoritario –che dalla liceità della coltivazione di cannabis sativa L. fa discendere la liceità anche della commercializzazione dei derivati quali foglie e infiorescenze, purchè contengano una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6%.

Approfondimenti Contrattualistica d'impresa

Il contratto di agenzia: un confronto fra la normativa italiana e i principi degli ordinamenti tedesco, francese e spagnolo

In forza del contratto di agenzia una parte, l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto di un’altra, il preponente, la conclusione di contratti in una determinata zona, a fronte del riconoscimento di una provvigione.

Tale contratto, da un punto di vista pratico, si adatta perfettamente alle necessità delle imprese di promuovere e commercializzare prodotti e servizi in mercati extra-nazionali senza la necessità di ricorrere a strumenti quali le filiali o la creazione di nuove società.

Con la Direttiva n. 86/653/CE il legislatore comunitario ha dettato una disciplina unitaria per tutti gli Stati membri al fine di armonizzare e coordinare le diverse normative.

Nel dare attuazione alla direttiva europea gli Stati membri hanno interpretato autonomamente ed in parte modificato le diverse norme creando così difformità nella regolamentazione del rapporto di agenzia.

Occorre inoltre tenere presente che secondo quanto previsto dell’art. 3 del Regolamento CE n. 593/2008 (Roma I), alle parti è lasciata la facoltà di scegliere liberamente la legge che disciplina il contratto mentre, nel caso di mancato utilizzo di questa facoltà, l’articolo 4.2 dispone che il contratto venga disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica della pattuizione ha la residenza abituale.

Trattandosi di strumento molto diffuso è necessario conoscere le differenze che emergono tra la normativa italiana e la disciplina prevista dall’ordinamento tedesco, francese e da quello spagnolo.

 

LA FORMA DEL CONTRATTO

ITALIA: nell‘ordinamento italiano la forma scritta del contratto è richiesta ad probationem. Art. 1742 c. 2 c.c. “Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile”.

GERMANIA: non è richiesta necessariamente la forma scritta. Ciascuna delle parti, comunque, può pretendere che il contenuto dell‘accordo venga riversato in un documento scritto. Tale diritto non può essere escluso, ma la prova del contratto e del suo contenuto può essere dato sulla scorta dei comportamenti tenuti dalle parti.

FRANCIA: Il contratto di agenzia non richiede alcuna forma particolare ai fini della validità e non necessita di essere provato per iscritto.

SPAGNA: non è richiesta una forma particolare, fermo restando che la legge dichiara che ciascuna delle parti può, in qualunque momento, richiedere all’altra la formalizzazione per iscritto. È bene precisare che alcune clausole necessitano di forma scritta.

 

DURATA DEL CONTRATTO

ITALIA: la durata del contratto di agenzia è disciplinata dall’art. 1750 c.c. “Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.”

GERMANIA: il legislatore tedesco distingue tra rapporto a tempo determinato e rapporto a tempo indeterminato, con una disciplina sostanzialmente conforme a quella italiana. I termini di preavviso previsti per il recesso sono considerati termini minimi, non derogabili. Per accordo delle parti, invece, è possibile stabilire un termine più lungo rispetto al termine minimo previsto dalla legge tedesca.

FRANCIA: Il contratto di agenzia può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Il Codice prevede che se il contratto a tempo determinato continua ad essere eseguito dalle parti anche dopo la scadenza del termine, automaticamente si ritiene stipulato a tempo indeterminato. Quando il contratto è a durata indeterminata, ciascuna delle parti può recedere dandone preavviso all’altra entro un termine, la cui durata minima non può essere inferiore ad un mese nel corso del primo anno di durata del contratto, due mesi per il secondo anno, tre mesi per il terzo anno e successivi; le parti possono prevedere un termine di preavviso maggiore purché non sfavorisca il mandatario rispetto al preponente.

SPAGNA: I contratti di agenzia, possono essere distinti in contratti a tempo determinato (determinado), ovvero a tempo indeterminato (indefinido). Per quel che riguarda i contratti a tempo determinato va tenuto in conto che questi si estingueranno allo scadere del termine pattuito tra le parti e qualora queste proseguissero il loro rapporto il contratto si considererà trasformato da tempo determinato a indeterminato.

 

L’OBBLIGAZIONE DELL’AGENTE

ITALIA: L‘obbligazione che caratterizza la figura dell‘agente è la promozione e conclusione di contratto di vendita per conto della ditta mandante

GERMANIA: nell’ordinamento tedesco l’obbligazione è sostanzialmente identica a quella prevista dalla normativa italiana, ma si concretizza in maniera completamente diversa. Infatti l‘attività svolta dall‘agente di commercio tedesco può essere rivolta non solo alla promozione e/o conclusione di contratti di vendita ma anche di contratti di acquisto.

FRANCIA: l’agente commerciale viene definito come un mandatario incaricato stabilmente di negoziare, ed eventualmente concludere, dei contratti di vendita, di acquisto, di locazione o di prestazione di servizi in nome e per conto del preponente; è considerato un professionista indipendente e senza alcun vincolo di subordinazione, cui viene attribuita ampia autonomia per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro.

SPAGNA: L’agente ha il potere di promuovere gli atti o le operazioni oggetto del contratto ma può concluderli a nome del datore di lavoro solo se è in possesso di tale facoltà. Caratteristiche dell’agente spagnolo simili a quelle dell’agente italiano: attività svolta in maniera continuativa e stabile e indipendenza dell’agente.

 

LA ZONA – IL PORTAFOGLIO CLIENTI – L’ESCLUSIVA

ITALIA: nella normativa italiana la zona e la clientela vanno considerati elementi naturali del contratto. Il diritto di esclusiva è disciplinato dall’art. 1742 c.c. secondo il quale “il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.

GERMANIA: diversamente da quanto previsto in Italia, i riferimenti alla zona ed alla clientela sono elementi del tutto eventuali, da prevedere con un accordo specifico tra le parti. L‘ipotesi in cui all‘agente sia assegnata una determinata zona e/o clientela viene definito, appunto l‘agente di zona (figura distinta dall‘agente semplice). Sull‘agente di zona grava un più stringente obbligo di curare i clienti ricompresi nell‘ambito a lui assegnato, a fronte del riconoscimento della provvigione per tutti gli affari conclusi nella zona, indipendentemente dal suo intervento. Figura assai diffusa in ambito commerciale e non prevista espressamente dal codice è quella dell‘agente esclusivista. Le parti in tal caso concordano, per iscritto, non solo l‘assegnazione di una determinata zona, ma anche il divieto per chiunque (preponente incluso) di concludere affari nella zona affidata in via esclusiva all‘agente. Può essere previsto dal contratto anche il diritto di esclusiva in favore del preponente. L‘obbligo assunto dall‘agente di rappresentare una sola azienda deve essere oggetto di uno specifico accordo e non può essere contenuto in contratti unilateralmente predisposti dal preponente.

FRANCIA: l’esclusiva a favore del preponente è implicita, salvo che le parti pattuiscano diversamente. Rappresenta un’ipotesi di colpa grave la conclusione da parte dell’agente di altri contratti d’agenzia con società che commercializzano prodotti concorrenti, quando il contratto stipulato con la prima società gli impediva di rappresentare dei prodotti concorrenti con quelli fabbricati dal mandante. L’agente non può trattare alcun negozio che sia in conflitto di interessi con il preponente.

SPAGNA: l’esclusiva a favore del preponente è eventuale. L’agente, salvo patto contrario, può agire per conto di più preponenti con il consenso del preponente che svolga un’attività con beni o servizi che siano concorrenti o che abbiano natura simile.

 

PROVVIGIONI E INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO

ITALIA: l’art. 1748 c.c. stabilisce che “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta”. L’indennità di fine rapporto è disciplinata dall’art. 1751 c.c. che riconosce il dovere per il preponente di corrispondere l’indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

GERMANIA: Per quanto riguarda il diritto alle provvigioni, in base alla disciplina tedesca, l‘agente ha diritto alla remunerazione se e nella misura in cui il terzo ha dato esecuzione all‘affare. L‘agente ha, inoltre, diritto ad ottenere “un adeguato anticipo” all‘atto dell‘esecuzione dell‘affare da parte del preponente. Tale riconoscimento viene meno solo con la certezza della mancata esecuzione da parte del terzo.
In relazione all‘indennità di fine rapporto la normativa tedesca prevede che l‘agente ha diritto a tale indennità al ricorrere delle seguenti condizioni: incremento portafoglio clienti del preponente; perdita di provvigioni per affari futuri; equità del pagamento dell‘indennità in relazione alle circostanze concrete.

FRANCIA: la provvigione è definita come quella parte di remunerazione commisurata all’andamento dei negozi ed è perciò soggetta ad oscillazioni. L’ammontare può essere concordato liberamente. In mancanza di un accordo, si fa riferimento a quanto viene abitualmente corrisposto in quel determinato settore di attività. Il diritto alla provvigione viene meno quando l’esecuzione del negozio fallisce per cause non imputabili al preponente. In questo caso, l’agente deve restituire al preponente anche le provvigioni eventualmente già ottenute.  Al momento della cessazione del suo rapporto col mandante, l’agente avrebbe diritto ad un’indennità di fine rapporto come corrispettivo del pregiudizio subito; essa dunque non è dovuta sulla base dell’aumento del volume di affari o di clientela operati dall’agente in favore del preponente, bensì sulla base del pregiudizio subito in conseguenza della fine del rapporto. La legge francese, tuttavia, non determina l’ammontare di tale risarcimento. La giurisprudenza francese è solita riconoscere all’agente un’indennità pari al doppio della media annuale delle provvigioni degli ultimi tre anni o sempre più spesso, pari alle provvigioni percepite negli ultimi due anni. Essa può essere superata dalla prova che il danno patito dall’agente sia stato superiore o inferiore alle due annualità “standard”.

SPAGNA: La retribuzione dell’agente è costituita da un importo fisso, da una commissione o da una combinazione delle due forma di retribuzione. Per gli atti e le operazioni concluse nel corso della durata del contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando si verifica una delle seguenti circostanze: (a) l’atto o l’operazione commerciale è stato concluso in conseguenza dell’intervento professionale dell’agente. b) che l’atto o l’operazione commerciale è stato concluso con una persona rispetto alla quale l’agente aveva precedentemente svolto attività di  promozione e, se del caso, concluso un atto o un’omissione, oppure operazione di natura analoga.  A seguito dello scioglimento del rapporto di agenzia, l’agente che abbia apportato nuovi clienti al preponente o incrementato sensibilmente le operazioni con la clientela preesistente avrà diritto ad un indennizzo, laddove la sua attività anteriore possa continuare ad apportargli vantaggi significativi e venga equitativamente valutata in base all’esistenza di patti di non concorrenza, alla perdita delle commissioni e alle altre circostanze ricorrenti. L’indennità da clientela è dovuta anche in caso di recesso anticipato del preponente.

Approfondimenti

La commercializzazione dei prodotti della canapa sativa: il no delle Sezioni Unite.

Da giorni ormai si sente dire che la Corte di Cassazione ha sancito che non si possono più vendere i derivati della canapa sativa.
Ebbene si.. è vero. Lo ha reso noto il Servizio Novità della Corte Suprema di Cassazione con l’informazione provvisoria n. 15 del 30 maggio 2019. 
In particolare, le Sezioni Unite hanno stabilito che «la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990, le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante».
Ad oggi, non è dato sapere quale sia il ragionamento logico-giuridico seguito dal Supremo Consesso per giungere a tale conclusione. Lo sapremo quando verranno pubblicate le motivazioni della sentenza che tutti gli operatori del diritto – e non solo – stanno attendendo e che noi di Firenze Legale provvederemo a commentare subito dopo.
Quello che, per il momento, possiamo fare, in attesa di leggere le motivazioni, è tentare di capire quale fosse il contrasto giurisprudenziale in materia di vendita di canapa sativa e quali fossero le argomentazioni poste a sostegno dell’uno e dell’altro orientamento.
Andiamo per ordine.
Un primo indirizzo ermeneutico, che adotta un’interpretazione più letterale della norma, ritiene che la L. 242/2016 legittimi soltanto l’attività di coltivazione della canapa per le finalità espressamente indicate nell’art. 1, comma 3, attività tra le quali non figura la commercializzazione e/o cessione al pubblico dei derivati della pianta coltivata.
Da ciò conseguirebbe, a parere di tale indirizzo, l’inclusione delle attività di detenzione, cessione o commercializzazione al dettaglio dei prodotti della canapa sativa nell’alveo del D.P.R. 309/1990 (c.d. Testo Unico in materia di stupefacenti) a prescindere dal quantitativo di THC presente nel prodotto (fatta eccezione, chiaramente, per quei prodotti che siano totalmente privi di efficacia drogante e, dunque, con THC inferiore allo 0,2%).
Secondo un diverso orientamento, più estensivo, il legislatore del 2016 non avrebbe ricompreso la commercializzazione tra le attività e le finalità ammesse, in quanto tale attività sarebbe il risultato scontato ed implicito nella stessa coltivazione.
Invero, tale indirizzo parte dal presupposto che la L. 242/2016 mira a promuovere e sviluppare la “filiera agroindustriale della canapa” e non cita le attività successive alla coltivazione semplicemente perché non vi è nulla da disciplinare a riguardo.
Se, infatti, la coltivazione di canapa con THC inferiore a 0,6% è legale ed ammessa non si comprende per quale motivo non dovrebbe essere legale ed ammessa la commercializzazione del prodotto di quella stessa coltivazione.
Peraltro, continua tale orientamento, è evidente come il legislatore, individuando la soglia di THC consentito nello 0,6%, abbia voluto individuare un punto di equilibrio tra l’esigenza di tutela della salute e dell’ordine pubblico e la tutela dell’iniziativa economica libera.
L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite non ha preso posizione in favore né dell’uno, né dell’altro indirizzo, limitandosi a sottolineare gli aspetti salienti di entrambi gli orientamenti e lasciando, quindi, alle Sezioni Unite l’arduo compito di chiarire se fosse legittima o meno la commercializzazione dei derivati della canapa sativa.
Vedremo come le Sezioni Unite intenderanno motivare tale netta decisione. Se, in altri termini, faranno proprio il ragionamento riconducibile al primo dei due orientamenti contrapposti o se, viceversa, aggiungeranno qualcosa a tale ragionamento, individuando – magari – alcune eccezioni alla regola generale.

Approfondimenti

Non è nulla la vendita immobiliare in caso di difformità della costruzione rispetto al titolo edilizio menzionato nell’atto.

Non è raro il caso di proprietari di immobili che, nel momento in cui avviano le operazioni di vendita, si trovano, anche inaspettatamente, a dover affrontare questioni legate alla conformità dei titoli edilizi relativi all’immobile.

Problematiche di questo genere sorgono non solo in casi di veri e propri abusi edilizi non sanati, ma anche laddove vi siano difficoltà nel ritrovare la documentazione catastale ed urbanistica presso i competenti uffici pubblici.

Sennonché, recentemente la giurisprudenza si è espressa sul tema delle nullità c.d. formali o testuali nel contratto di compravendita immobiliare (disciplina, peraltro, applicabile anche a tutti gli atti a titolo gratuito aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali).

In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 22 marzo 2019 n. 8230, hanno affermato che la nullità dei contratti aventi ad oggetto diritti reali su immobili da cui non risultino gli estremi del permesso di costruire o della istanza di sanatoria (art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 17 e 40 l. n. 47/1985) va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art. 1418 c.c. e deve qualificarsi come nullità testuale. In presenza della menzione degli estremi del permesso di costruire o dell’istanza in sanatoria, il contratto è valido a prescindere dalla conformità o difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo edilizio menzionato nell’atto di trasferimento.

Non può invece ravvisarsi (oltre ad una nullità formale) anche una nullità sostanziale e virtuale ex art. 1418 co. 1, per contrarietà a norme imperative in ragione di difformità sostanziale della costruzione rispetto al titolo abilitativo.

Pertanto sussistendo il requisito di forma richiesto dalla legge (ovvero menzione degli estremi del permesso di costruire o dell’istanza di sanatoria) l’eventuale difformità sostanziale non comporta nullità del contratto, ma rileva esclusivamente in termini di inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto.

Nella stessa ottica, è stata esclusa la nullità dei contratti aventi ad oggetto immobili, nel caso in cui le dichiarazioni previste dalla l. n. 47/1985, Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, artt. 17 o 40, siano state rese ma non siano conformi al vero.

In altri termini, la nullità prevista dalla l. n. 47/1985 (e ora l. n. 380/2001) assolve la sua funzione di tutela dell’affidamento, sanzionando specificamente la sola violazione di un obbligo formale, imposto al venditore al fine di porre l’acquirente di un immobile in condizione di conoscere le condizioni del bene acquistato e di effettuare gli accertamenti sulla regolarità del bene attraverso il confronto tra la sua consistenza reale e quella risultante dalla concessione edilizia ovvero dalla domanda di concessione in sanatoria.

Alla rigidità della previsione consegue che, come non può essere attribuita alcuna efficacia sanante all’esistenza della concessione o sanatoria che non siano state dichiarate nel contratto di compravendita di un immobile, così, in presenza della dichiarazione, nessuna invalidità deriva al contratto dalla concreta difformità della realizzazione edilizia dalla concessione o dalla sanatoria e, in generale, dal difetto di regolarità sostanziale del bene sotto il profilo del rispetto delle norme urbanistiche.

Pertanto, in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione.