Approfondimenti Contrattualistica d'impresa

E-commerce: Regolamento UE 2019/1150 – nuove regole per marketplace e motori di ricerca

A decorrere dal 12 luglio 2020 trovano applicazione in tutti gli Stati membri dell’UE le norme del Regolamento (UE) 2019/1150 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online.

 

CHI RIGUARDA:

Il regolamento si applica ai servizi di intermediazione online (marketplace) e ai motori di ricerca online forniti agli utenti commerciali e ai titolari di siti web aziendali che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione europea e che, tramite tali servizi e motori di ricerca, offrono beni o servizi ai consumatori dell’UE.

Non si applica, invece, ai servizi:

peer-to-peer (tra consumatore e consumatore), esclusivamente B2B (Business to Business) ossia che non risultino funzionali all’instaurazione di rapporti commerciali con i consumatori
di pagamento online
di pubblicità online che non implichino una relazione contrattuale con il consumatore.

 

OBIETTIVI:

garantire maggiore trasparenza nelle condizioni contrattuali applicate agli utenti commerciali dai marketplace e dai motori di ricerca, in considerazione della maggior dipendenza che le aziende hanno verso tali soggetti per poter offrire i propri beni e servizi a consumatori e utenti.

 

CONTENUTO:

REGOLE PER LA PREDISPOSIZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI:

Uso di linguaggio semplice e comprensibile nella predisposizione delle clausole.
Facile reperibilità da parte degli utenti dei documenti contrattuali in tutte le fasi del rapporto contrattuale.
Indicazione espressa all’interno dei contratti delle ragioni che giustificano la facoltà di sospendere, cessare o limitare, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi della piattaforma online. In ogni caso il fornitore del servizio dovrà comunicare con adeguato preavviso la decisione di sospensione o cessazione. Contro tale decisione l’utente avrà diritto di proporre un reclamo.
Obbligo di comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte del gestore della piattaforma, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo che le modifiche siano necessarie per adempiere ad un obbligo normativo o per far fronte ad un pericolo imminente connesso alla difesa dei servizi, dei consumatori ed utenti commerciali da frodi, malware, spam, violazioni dei dati o rischi di sicurezza informatica. Durante il periodo di preavviso l’utente commerciale ha facoltà di risolvere il contratto, ma può comunque rinunciarvi o tramite dichiarazione espressa o con un’azione chiara ed affermativa (come, ad esempio, qualora carichi un’applicazione su un marketplace di software).
Obbligo di trasparenza dell’identità dell’utente commerciale che fornisce i beni o servizi tramite la piattaforma.
divieto di applicazione retroattiva delle modifiche contrattuali e obbligo di includere informazioni in merito alla possibilità di risoluzione del contratto da parte dell’utente commerciale e dell’esistenza di un accesso tecnico e contrattuale (o della mancanza di tale accesso) ai dati forniti o generati dall’utente commerciale, che sono conservati dalla piattaforma dopo la cessazione del contratto.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER I CRITERI DI POSIZIONAMENTO:

Obbligo di inserimento nei documenti contrattuali dei principali parametri che determinano il posizionamento ed i criteri di contemperamento tra questi ed ulteriori parametri per i fornitori di servizi di intermediazione online.
Obbligo di indicazione dei parametri più significativi per determinare il posizionamento ed il loro rapporto con gli altri parametri eventualmente utilizzati, per i motori di ricerca. Tale descrizione deve essere collocata in maniera facilmente accessibile e redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Obiettivo dell’obbligo di trasparenza è di far comprendere chiaramente all’utente commerciale in quale misura i meccanismi utilizzati dal motore di ricerca per il posizionamento nei risultati tengano conto delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, della pertinenza di tali caratteristiche con il pubblico di consumatori nonché la rilevanza delle caratteristiche grafiche dei siti web utilizzati dagli utenti commerciali.

TRATTAMENTO DIFFERENZIATO:

Obbligo per il gestore della piattaforma o del motore di ricerca di inserimento nel contratto della descrizione di qualunque trattamento differenziato che possa essere riservato ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso i servizi di intermediazione online dal fornitore di servizi stesso o da utenti commerciali controllati da detto fornitore, da un lato, e ad altri utenti all’utilizzo dei dati (personali e non), di cui la piattaforma o il motore di ricerca è in possesso, che sono forniti dall’utente commerciale o dai consumatori stessi per l’uso dei servizi della piattaforma o del motore di ricerca o generati tramite l’utilizzo di tali servizi, al posizionamento o altre impostazioni che possono influire sull’accesso alle offerte presenti sulla piattaforma, ai corrispettivi diretti o indiretti addebitati e a qualsiasi condizione o corrispettivo particolare addebitato per l’uso dei servizi, funzionalità o interfacce tecniche.

REGOLE PER L’ACCESSO AI DATI:

Obbligo di inserire all’interno dei contratti una descrizione circa la possibilità o meno accedere ai dati personali o ad altri dati che sono forniti o generati sia dai consumatori sia dall’utente commerciale stesso, e nel caso in cui sia possibile accedere le categorie di dati interessate e le condizioni di accesso.
Obbligo di fornire una specifica informativa anche sulla possibilità di accesso da parte dell’utente commerciale dei dati in forma aggregata nonché se sia prevista o meno la condivisione con terzi dei dati e, qualora detta condivisione non sia necessaria al funzionamento della piattaforma, lo scopo che intende soddisfare tale condivisione e la possibilità o meno da parte dell’utente commerciale di opporsi alla stessa.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Obbligo di inserimento da parte delle piattaforme online di meccanismi interni di gestione dei reclami
Indicazione nei termini e condizioni contrattuali dei meccanismi di gestione dei reclami con predisposizione di specifiche informazioni sul loro funzionamento da rendere disponibili al pubblico.
Adozione di strumenti di mediazione che assicurino specifici requisiti (indipendenza, economicità, conoscenza delle tematiche di riferimento e delle lingue).
possibilità per le associazioni di categoria o per particolari organismi pubblici, che gli Stati membri devono individuare, di agire nei confronti dei fornitori dei servizi di intermediazione onlineo di motori di ricerca contro le eventuali violazioni delle previsioni del Regolamento.

 

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E-commerce: consigli per la predisposizione delle condizioni di vendita

Il contratto di vendita online, che si costituisce al momento della conferma dell’ordine, è disciplinato dalle condizioni generali di vendita.

Le linee guida da seguire per impostare la struttura e definire il contenuto delle clausole che compongono tali condizioni di vendita, si ricavano dal codice civile, dal D. Lgs n. 70 del 9 aprile 2003 (che ha recepito la normativa europea sul commercio elettronico – Direttiva 200/31/CE della Comunità Europea) e dal D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo).

E’ inoltre opportuno segnalare il Regolamento UE 2018/302 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018 (c.d. “Regolamento Geo-Blocking”) che impone a chi offre sul mercato beni o servizi tramite mezzi elettronici (e-commerce) di non attuare alcun tipo di discriminazione tra gli utenti fondata sulla nazionalità degli stessi, che si ripercuota sulle condizioni di vendita. Per approfondimenti su tale aspetto si rimanda all’articolo di Firenze Legale “Regolamento UE sul geoblocking e gli effetti sull’e-commerce” .

Se da un lato il D. Lsg 70/2003 stabilisce il principio di libero accesso del prestatore del servizio all’attività di vendita online in qualsiasi Stato membro senza necessità di autorizzazione preventiva nello Stato prescelto, dall’altro la stessa normativa impone al prestatore alcuni OBBLIGHI INFORMATIVI:

Innanzitutto il prestatore deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, sia ai destinatari del servizio che alle Autorità, una serie di informazioni che consentono la sua esatta individuazione (denominazione, sede legale, identificativo REA, partita Iva, contatti, iscrizione a determinati registri etc.).
Per quanto concerne la fase di pubblicazione online del prodotto o del servizio offerto, il prestatore deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, tutta una serie di dati: informazioni relative alle fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto, modalità di archiviazione e di accesso al contratto concluso, mezzi di individuazione e correzione degli errori di inserimento dei dati al momento dell’invio dell’ordine, accesso a codici di condotta, lingue per la conclusione del contratto e strumenti di composizione delle controversie.
E’ inoltre previsto dal D. Lgs 70/20013 che le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario, debbano essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.

 

Andando ad analizzare nel dettaglio le condizioni di vendita alla luce della normativa sopra richiamata, vediamo come devono essere strutturate e cosa devono contenere le singole clausole.

 

INFORMAZIONI GENERALI

Tale sezione deve contenere le informazioni complete del merchant che consentano la sua esatta individuazione nonché i riferimenti al tipo di contratto concluso con l’acquirente (contratto a distanza) e la disciplina applicabile alla vendita.

Nel caso in cui sia presente un servizio di customer service si può far riferimento ai contatti ed alle modalità con cui i clienti possono far pervenire eventuali richieste o reclami.

Possono essere specificate anche informazioni generali sui prodotti offerti nella vendita online, come a titolo esemplificativo: le modalità di rappresentazione (immagini e contenuti descrittivi), indicazione della valuta in cui sono espressi i prezzi e le conseguenze di eventuali modifiche intervenute sugli stessi.

 

REGISTRAZIONE ACQUIRENTE

Un aspetto importante è costituito dal dettaglio delle regole che l’acquirente deve seguire per procedere con la registrazione al sito web di riferimento. A titolo esemplificativo nelle condizioni di vendita viene specificato quanto segue:

obbligo dell’acquirente di aver compiuto 18 anni per procedere con l’acquisto;
impegno e garanzia dell’acquirente di fornire informazioni vere e precise nonché di essere autorizzato all’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti per effettuare l’ordine;
richiesta di accettazione delle condizioni di vendita;
manleva del venditore da obbligo risarcitorio e/o sanzione derivante da e/o in qualsiasi modo collegata alla violazione da parte dell’acquirente delle regole sulla registrazione al sito o sulla conservazione delle credenziali di registrazione;
possibilità per il merchant di limitare l’acquisto alle sole persone fisiche che agiscono con finalità non riferibili alla propria attività commerciale, imprenditoriale o professionale;
diritto del merchant di rifiutare l’ordine ed eventuale specifica dei casi.

 

ORDINE

In questo articolo devono essere specificati dal merchant i passaggi che l’utente deve seguire per l’invio dell’ordine.

È necessario tenere presente che, nella maggior parte dei casi, il periodo intercorrente tra l’invio dell’ordine e la spedizione del prodotto, può essere suddivisa in due fasi:

conferma dell’invio dell’ordine: in tale fase il merchant riceve ed acquisisce tutte le informazioni fornite dal cliente durante la registrazione e verifica i prodotti che sono stati scelti per l’acquisto; ma si tratta di un periodo intermedio nel quale c’è ancora la possibilità per il merchant di rifiutare l’ordine (ad es. per non disponibilità del prodotto, per informazioni non vere fornite dall’acquirente o altro);
conclusione del contratto: una volta accertate tutte le condizioni preliminari, se il merchant intende procedere con la spedizione del prodotto conferma la conclusione del contratto, fornendo generalmente i dettagli della consegna (specifica del corriere e numero di tracciamento).

 

PAGAMENTO

Il merchant deve specificare nelle condizioni di vendita le modalità di pagamento ammesse:

carta di credito o di debito;
contrassegno;
bonifico bancario;
paypal;
pagamento a rate.

Nella sezione dedicata al pagamento il merchant deve fare particolare attenzione alle condizioni contrattuali pattuite con le piattaforme dei vari strumenti di pagamento. È opportuno infatti che vengano riportate nel dettaglio le istruzioni fornite dalle varie piattaforme, affinché gli acquirenti possano conoscerne il contenuto prima di accedere al servizio.

Generalmente il merchant, prima di procedere con la preparazione dell’ordine, svolge un controllo standard di verifica dei dati forniti e di pre-autorizzazione della modalità di pagamento scelta dall’acquirente, per assicurarsi la correttezza dei dati e la sussistenza di fondi sufficienti per compiere la transazione.

 

CONSEGNA

All’acquirente devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per determinare i tempi ed i costi della consegna del prodotto scelto, con eventuale differenziazione di prezzo in caso di differenti termini di consegna.

Tali specifiche dipendono dallo svolgimento dei servizi di logistica e di spedizione e dalle condizioni contrattuali definite con i relativi fornitori. È opportuno su tale profilo porre l’attenzione sulle responsabilità del fornitore, sulle limitazioni di responsabilità e soprattutto sulle coperture assicurative che possono essere concesse.

Un sistema di vendita particolarmente diffuso è il “drop ship”(anche conosciuto come drop shipping o dropshipping) che consiste in un modello di vendita in cui il merchant vende il prodotto all’utente, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Il venditore, effettuata la vendita, trasmetterà l’ordine al fornitore che in questo caso viene chiamato “dropshipper”, il quale si occuperà della preparazione e spedizione del prodotto direttamente all’utente finale. In questo modo, il merchant dovrà preoccuparsi esclusivamente della pubblicazione online dei prodotti e della visibilità degli stessi, senza doversi occupare di tutte le incombenze legate ai processi di imballaggio e spedizione.

Per chi dispone di negozi monomarca è inoltre possibile attivare l’opzione di consegna con modalità cosiddetta “Click and Collect”, ovvero mediante ordine inviato dal sito web e ritiro del prodotto direttamente presso il punto vendita scelto dall’acquirente.

 

DIRITTO DI RECESSO – RESO

Il merchant, secondo le prescrizioni dettate dal codice del consumo, ha l’obbligo di informare l’acquirente circa l’esistenza del diritto di recesso, nonché l’onere di metterlo in condizione di poter esercitare tale facoltà rendendogli disponibile una esauriente spiegazione sulle fasi che regolano la procedura.

ll consumatore ha 14 giorni per recedere dal contratto di vendita senza necessità di specificare i motivi che hanno determinato il recesso.

Il merchant deve pertanto specificare nelle condizioni di vendita tutti i dettagli relativi alla procedura che il cliente deve seguire per comunicare la volontà di recedere nonché le modalità per restituire il prodotto e per ottenere il rimborso delle somme versate al momento dell’acquisto, all’esito delle verifiche effettuate sull’integrità del prodotto stesso.

Il codice del consumo ammette dei casi di esclusione del diritto di recesso per gli acquisti a distanza, in via esemplificativa:

la fornitura di beni personalizzati o confezionati su misura;
la fornitura di beni deteriorabili;
la fornitura di beni sigillati che non si prestano alla restituzione dopo l’apertura;
la fornitura di giornali, riviste e periodici;
la fornitura di video/audio/software consegnati sigillati e che siano stati aperti.

 

GARANZIA DI CONFORMITA’

Un’altra tutela che il Codice del Consumo riconosce al consumatore è la cosiddetta garanzia legale (o garanzia di conformità) la quale impone al venditore di consegnare all’acquirente beni conformi al contratto di vendita. Un bene è “conforme” quando:

è idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
corrisponde alla descrizione fatta dal venditore;
possiede le qualità indicate dal venditore nonché quelle abituali per beni dello stesso tipo;
è idoneo all’uso particolare voluto dal consumatore se questi lo ha portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto.

Se il bene ha dei difetti e/o non possiede queste caratteristiche, il consumatore è tutelato dalla garanzia di legge la quale gli dà diritto di chiederne, a sua scelta, la sostituzione o la riparazione.

Ai fini della garanzia legale, il difetto deve manifestarsi entro due anni dalla consegna del bene e deve essere segnalato al venditore entro due mesi dalla sua scoperta.

In relazione a tale profilo il merchant è tenuto ad osservare gli obblighi informativi, mettendo l’acquirente in condizione di conoscere tale garanzia di legge precisando in maniera chiara l’oggetto della garanzia, le modalità ed i termini entro cui il difetto deve essere segnalato.

 

PRIVACY

Con l’entrata in vigore del GDPR a maggio 2018 è stato imposto un obbligo di informativa nei confronti del cliente anche per quanto concerne il trattamento dei suoi dati personali. È pertanto doveroso specificare nella sezione “privacy”:

quali informazioni vengono raccolte e conservate;
chi ha accesso a questi dati personali.
dettagli di contatto del responsabile della protezione dei dati, assegnato dalla tua organizzazione;
modalità di presentazione di una richiesta di accesso ai dati;
tempi di conservazione delle informazioni personali e modalità di cancellazione.

 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Se si tratta di contratto di vendita concluso in Italia verrà fatto riferimento alla legge italiana.

Per la risoluzione delle controversie il merchant può indicare un foro specifico competente. È opportuno precisare che in caso di acquisto fatto da “consumatore” sarà competente il foro del luogo in cui l’utente risiede o ha eletto domicilio.

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Come compilare l’offerta per la partecipazione all’asta telematica

La presentazione dell’offerta telematica può essere fatta da due siti web:

Spazio aste;
Portale delle Vendite Pubbliche, che rinvia al sito si spazio aste.

 

Sito web di Spazio Aste: https://www.spazioaste.it

selezionare “beni immobili”
inserire nei filtri di ricerca il Tribunale di competenza della zona in cui si vuole visionare gli immobili all’asta;
Selezione immobile con applicazione di filtri (categoria, luoghi, prezzo e data di vendita)
Individuato l’immobile di interesse si può accedere, cliccando sulla relativa immagine, alle informazioni generali (dati sul lotto, dati della vendita e descrizione del bene) e alla documentazione (avviso di vendita, planimetrie, perizia ctu e foto)

In questa sezione si trovano 2 tasti:

1 . “Partecipa”: è la modalità di partecipazione all’asta da parte dello spettatore non offerente, che può essere:

il debitore
il creditore;
i comproprietari non esecutati.

Quando viene inviata la richiesta di partecipazione viene richiesto l’inserimento dei dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo pec, codice fiscale e dati del documento d’identità) e la motivazione per cui viene richiesta la partecipazione all’asta. Queste informazioni vengono inviate al delegato che controlla validità della motivazione ed ha potere di accettare o rifiutare la richiesta.

2. “Invia offerta”: consente di procedere con l’inserimento dei dati dell’offerente per la presentazione dell’offerta di acquisto, previo reindirizzamento al sito del ministero https://pvp.giustizia.it/pvp-offerta/i/769293?lang=it;

 

Nella prima schermata della sezione “invia offerta” vengono date alcune informazioni di carattere generale necessarie per la compilazione dell’offerta telematica:

Procedere alla compilazione dell’offerta dopo il versamento della cauzione (non è possibile salvare l’inserimento quindi quando si procede si deve già avere a disposizione il CRO del bonifico);
Requisiti per allegati: solo immagini in bianco/nero, 1654×2338 pixel per i pdf, massimo 25 mb di dimensione, P7m PDF i formati ammessi;
Pagamento bollo telematico – rinvio al link PST Giustizia https://pvp.giustizia.it/pvp-offerta/i/769293?lang=it
Elenco dei 6 passaggi necessari per la presentazione dell’offerta;
Flag informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196.

→ tasto “continua”

 

Nella seconda schermata si procede con l’inserimento dei dati dell’offerta:

 

Step 1: LOTTO

Presenta il riepilogo dei dati relativi all’immobile e alla procedura. Dopo aver effettuato un controllo  → tasto “conferma” per procedere con.

 

Step 2: PRESENTATORE

Richiesto inserimento di:

Dati anagrafici (da verificare se corretto l’inserimento – non c’è un controllo automatico del codice fiscale)
Contatti (mail, pec, cellulare)
Indirizzi

 

Step 3: OFFERENTE

Se l’offerente coincide con il presentatore fleggare “stessi dati presentatore” altrimenti compilare con i dati richiesti.

C’è la possibilità di aggiungere più offerenti.

 

Step 4 : QUOTA – TITOLI DI PARTECIPAZIONE

Specifica diritto (proprietà, usufrutto, …)
Quota;
Titolo in forza del quale si partecipa all’asta:
titolo personale;
in qualità di rappresentante legale;
procuratore
tutore
per persona da nominare
Specifica documento relativo alla qualifica sopra indicata da includere in seguito (es. procura – verbale assembleare …)

 

Step 5: OFFERTA

prezzo offerto;
termine di pagamento;
estremi del versamento della cauzione: il pagamento deve essere eseguito a mezzo bonifico bancario sul conto corrente specificato nell’avviso di vendita)
specifica dell’IBAN per la restituzione della cauzione (deve essere lo stesso iban dal quale è stato eseguito il bonifico)
importo cauzione;
iban beneficiario;
numero di CRO;
data e ora del bonifico;

Sezione Allegati:

– specifica tipo documento → opzioni:

Visura;
procura speciale;
verbale fideiussione:
altro

Non previsto tra le opzioni il documento d’identità che deve essere allegato nell’opzione “altro”.

I documenti allegati non devono essere firmati digitalmente.

-specifica utente per cui si allega documento

 

Step 6: RIEPILOGO

Dichiarazioni da fleggare;
Firma offerta – 2 modalità:
Firma in linea: senza scaricare e riallegare;
Scarica e firma fuori linea: scaricare e riallegare nella sezione 3 dopo aver firmato digitalmente (formato p7m).

 

Dopo la conferma appare l’ultima schermata con una sezione evidenziata in verde “l’offerta è stata inserita correttamente”.

Per procedere con l’invio dell’offerta è necessario:

→ scaricare il file in formato P7M ricevuto per e-mail: è necessario non tentare di aprire il file contenente l’offerta in quanto c’è il rischio di alterazione della stessa;

→ allegare il file alla pec unitamente alla ricevuta di pagamento del bollo telematico;

→ inviare i documenti all’indirizzo pec che si trova specificato nel manuale utente contenuto nel sito web del PVP: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it

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Il contratto di agenzia: un confronto fra la normativa italiana e i principi degli ordinamenti tedesco, francese e spagnolo

In forza del contratto di agenzia una parte, l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto di un’altra, il preponente, la conclusione di contratti in una determinata zona, a fronte del riconoscimento di una provvigione.

Tale contratto, da un punto di vista pratico, si adatta perfettamente alle necessità delle imprese di promuovere e commercializzare prodotti e servizi in mercati extra-nazionali senza la necessità di ricorrere a strumenti quali le filiali o la creazione di nuove società.

Con la Direttiva n. 86/653/CE il legislatore comunitario ha dettato una disciplina unitaria per tutti gli Stati membri al fine di armonizzare e coordinare le diverse normative.

Nel dare attuazione alla direttiva europea gli Stati membri hanno interpretato autonomamente ed in parte modificato le diverse norme creando così difformità nella regolamentazione del rapporto di agenzia.

Occorre inoltre tenere presente che secondo quanto previsto dell’art. 3 del Regolamento CE n. 593/2008 (Roma I), alle parti è lasciata la facoltà di scegliere liberamente la legge che disciplina il contratto mentre, nel caso di mancato utilizzo di questa facoltà, l’articolo 4.2 dispone che il contratto venga disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica della pattuizione ha la residenza abituale.

Trattandosi di strumento molto diffuso è necessario conoscere le differenze che emergono tra la normativa italiana e la disciplina prevista dall’ordinamento tedesco, francese e da quello spagnolo.

 

LA FORMA DEL CONTRATTO

ITALIA: nell‘ordinamento italiano la forma scritta del contratto è richiesta ad probationem. Art. 1742 c. 2 c.c. “Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile”.

GERMANIA: non è richiesta necessariamente la forma scritta. Ciascuna delle parti, comunque, può pretendere che il contenuto dell‘accordo venga riversato in un documento scritto. Tale diritto non può essere escluso, ma la prova del contratto e del suo contenuto può essere dato sulla scorta dei comportamenti tenuti dalle parti.

FRANCIA: Il contratto di agenzia non richiede alcuna forma particolare ai fini della validità e non necessita di essere provato per iscritto.

SPAGNA: non è richiesta una forma particolare, fermo restando che la legge dichiara che ciascuna delle parti può, in qualunque momento, richiedere all’altra la formalizzazione per iscritto. È bene precisare che alcune clausole necessitano di forma scritta.

 

DURATA DEL CONTRATTO

ITALIA: la durata del contratto di agenzia è disciplinata dall’art. 1750 c.c. “Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.”

GERMANIA: il legislatore tedesco distingue tra rapporto a tempo determinato e rapporto a tempo indeterminato, con una disciplina sostanzialmente conforme a quella italiana. I termini di preavviso previsti per il recesso sono considerati termini minimi, non derogabili. Per accordo delle parti, invece, è possibile stabilire un termine più lungo rispetto al termine minimo previsto dalla legge tedesca.

FRANCIA: Il contratto di agenzia può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Il Codice prevede che se il contratto a tempo determinato continua ad essere eseguito dalle parti anche dopo la scadenza del termine, automaticamente si ritiene stipulato a tempo indeterminato. Quando il contratto è a durata indeterminata, ciascuna delle parti può recedere dandone preavviso all’altra entro un termine, la cui durata minima non può essere inferiore ad un mese nel corso del primo anno di durata del contratto, due mesi per il secondo anno, tre mesi per il terzo anno e successivi; le parti possono prevedere un termine di preavviso maggiore purché non sfavorisca il mandatario rispetto al preponente.

SPAGNA: I contratti di agenzia, possono essere distinti in contratti a tempo determinato (determinado), ovvero a tempo indeterminato (indefinido). Per quel che riguarda i contratti a tempo determinato va tenuto in conto che questi si estingueranno allo scadere del termine pattuito tra le parti e qualora queste proseguissero il loro rapporto il contratto si considererà trasformato da tempo determinato a indeterminato.

 

L’OBBLIGAZIONE DELL’AGENTE

ITALIA: L‘obbligazione che caratterizza la figura dell‘agente è la promozione e conclusione di contratto di vendita per conto della ditta mandante

GERMANIA: nell’ordinamento tedesco l’obbligazione è sostanzialmente identica a quella prevista dalla normativa italiana, ma si concretizza in maniera completamente diversa. Infatti l‘attività svolta dall‘agente di commercio tedesco può essere rivolta non solo alla promozione e/o conclusione di contratti di vendita ma anche di contratti di acquisto.

FRANCIA: l’agente commerciale viene definito come un mandatario incaricato stabilmente di negoziare, ed eventualmente concludere, dei contratti di vendita, di acquisto, di locazione o di prestazione di servizi in nome e per conto del preponente; è considerato un professionista indipendente e senza alcun vincolo di subordinazione, cui viene attribuita ampia autonomia per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro.

SPAGNA: L’agente ha il potere di promuovere gli atti o le operazioni oggetto del contratto ma può concluderli a nome del datore di lavoro solo se è in possesso di tale facoltà. Caratteristiche dell’agente spagnolo simili a quelle dell’agente italiano: attività svolta in maniera continuativa e stabile e indipendenza dell’agente.

 

LA ZONA – IL PORTAFOGLIO CLIENTI – L’ESCLUSIVA

ITALIA: nella normativa italiana la zona e la clientela vanno considerati elementi naturali del contratto. Il diritto di esclusiva è disciplinato dall’art. 1742 c.c. secondo il quale “il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.

GERMANIA: diversamente da quanto previsto in Italia, i riferimenti alla zona ed alla clientela sono elementi del tutto eventuali, da prevedere con un accordo specifico tra le parti. L‘ipotesi in cui all‘agente sia assegnata una determinata zona e/o clientela viene definito, appunto l‘agente di zona (figura distinta dall‘agente semplice). Sull‘agente di zona grava un più stringente obbligo di curare i clienti ricompresi nell‘ambito a lui assegnato, a fronte del riconoscimento della provvigione per tutti gli affari conclusi nella zona, indipendentemente dal suo intervento. Figura assai diffusa in ambito commerciale e non prevista espressamente dal codice è quella dell‘agente esclusivista. Le parti in tal caso concordano, per iscritto, non solo l‘assegnazione di una determinata zona, ma anche il divieto per chiunque (preponente incluso) di concludere affari nella zona affidata in via esclusiva all‘agente. Può essere previsto dal contratto anche il diritto di esclusiva in favore del preponente. L‘obbligo assunto dall‘agente di rappresentare una sola azienda deve essere oggetto di uno specifico accordo e non può essere contenuto in contratti unilateralmente predisposti dal preponente.

FRANCIA: l’esclusiva a favore del preponente è implicita, salvo che le parti pattuiscano diversamente. Rappresenta un’ipotesi di colpa grave la conclusione da parte dell’agente di altri contratti d’agenzia con società che commercializzano prodotti concorrenti, quando il contratto stipulato con la prima società gli impediva di rappresentare dei prodotti concorrenti con quelli fabbricati dal mandante. L’agente non può trattare alcun negozio che sia in conflitto di interessi con il preponente.

SPAGNA: l’esclusiva a favore del preponente è eventuale. L’agente, salvo patto contrario, può agire per conto di più preponenti con il consenso del preponente che svolga un’attività con beni o servizi che siano concorrenti o che abbiano natura simile.

 

PROVVIGIONI E INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO

ITALIA: l’art. 1748 c.c. stabilisce che “per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all’attività da lui svolta”. L’indennità di fine rapporto è disciplinata dall’art. 1751 c.c. che riconosce il dovere per il preponente di corrispondere l’indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

GERMANIA: Per quanto riguarda il diritto alle provvigioni, in base alla disciplina tedesca, l‘agente ha diritto alla remunerazione se e nella misura in cui il terzo ha dato esecuzione all‘affare. L‘agente ha, inoltre, diritto ad ottenere “un adeguato anticipo” all‘atto dell‘esecuzione dell‘affare da parte del preponente. Tale riconoscimento viene meno solo con la certezza della mancata esecuzione da parte del terzo.
In relazione all‘indennità di fine rapporto la normativa tedesca prevede che l‘agente ha diritto a tale indennità al ricorrere delle seguenti condizioni: incremento portafoglio clienti del preponente; perdita di provvigioni per affari futuri; equità del pagamento dell‘indennità in relazione alle circostanze concrete.

FRANCIA: la provvigione è definita come quella parte di remunerazione commisurata all’andamento dei negozi ed è perciò soggetta ad oscillazioni. L’ammontare può essere concordato liberamente. In mancanza di un accordo, si fa riferimento a quanto viene abitualmente corrisposto in quel determinato settore di attività. Il diritto alla provvigione viene meno quando l’esecuzione del negozio fallisce per cause non imputabili al preponente. In questo caso, l’agente deve restituire al preponente anche le provvigioni eventualmente già ottenute.  Al momento della cessazione del suo rapporto col mandante, l’agente avrebbe diritto ad un’indennità di fine rapporto come corrispettivo del pregiudizio subito; essa dunque non è dovuta sulla base dell’aumento del volume di affari o di clientela operati dall’agente in favore del preponente, bensì sulla base del pregiudizio subito in conseguenza della fine del rapporto. La legge francese, tuttavia, non determina l’ammontare di tale risarcimento. La giurisprudenza francese è solita riconoscere all’agente un’indennità pari al doppio della media annuale delle provvigioni degli ultimi tre anni o sempre più spesso, pari alle provvigioni percepite negli ultimi due anni. Essa può essere superata dalla prova che il danno patito dall’agente sia stato superiore o inferiore alle due annualità “standard”.

SPAGNA: La retribuzione dell’agente è costituita da un importo fisso, da una commissione o da una combinazione delle due forma di retribuzione. Per gli atti e le operazioni concluse nel corso della durata del contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando si verifica una delle seguenti circostanze: (a) l’atto o l’operazione commerciale è stato concluso in conseguenza dell’intervento professionale dell’agente. b) che l’atto o l’operazione commerciale è stato concluso con una persona rispetto alla quale l’agente aveva precedentemente svolto attività di  promozione e, se del caso, concluso un atto o un’omissione, oppure operazione di natura analoga.  A seguito dello scioglimento del rapporto di agenzia, l’agente che abbia apportato nuovi clienti al preponente o incrementato sensibilmente le operazioni con la clientela preesistente avrà diritto ad un indennizzo, laddove la sua attività anteriore possa continuare ad apportargli vantaggi significativi e venga equitativamente valutata in base all’esistenza di patti di non concorrenza, alla perdita delle commissioni e alle altre circostanze ricorrenti. L’indennità da clientela è dovuta anche in caso di recesso anticipato del preponente.

Approfondimenti

Equity crowdfunding: uno strumento alternativo per finanziare piccole e medie imprese.

Il Crowdfunding è una procedura di raccolta fondi attraverso la quale un gruppo di persone contribuisce, con il proprio denaro, alla realizzazione di un’idea innovativa o allo sviluppo di un progetto.

Esistono quattro modelli di crowdfunding:

DONATION CROWDFUNDING: è il modello utilizzato dalle organizzazioni no profit e onlus per il supporto delle loro attività benefiche. Il donatore che finanzia non riceve alcuna ricompensa materiale.
REWARD CROWDFUNDING: in tal caso i produttori del progetto offrono una ricompensa a chi li finanzia. Generalmente chi investe in questi progetti riceve in cambio il prodotto realizzato grazie alla raccolta fondi.
LENDING CROWDFUNDING:

è un prestito tra soggetti senza l’intervento degli intermediari finanziari. In sostanza vengono prestati i soldi ai richiedenti, che possono usare la piattaforma di crowdfunding per realizzare il proprio progetto e restituire il denaro una volta che il progetto sarà completato.

EQUITY CROWDFUNDING: a differenza delle altre forme di crowdfunding, questa permette a chiunque di entrare a far parte del capitale sociale di una società, una volta raggiunto l’obiettivo di raccolta prestabilito dal soggetto che ha richiesto il finanziamento. L’investitore diventa quindi socio a tutti gli effetti, acquisendo un vero e proprio titolo partecipativo oltre al diritto di percepire dividendi sugli utili e capital gain nel caso di cessione della propria quota.

 

LA NORMATIVA ITALIANA SULL’EQUITY CROWDFUNDING

L’Italia è uno dei pochi paesi al mondo ad aver applicato una normativa completa e chiara che disciplina il funzionamento dell’equity crowdfunding.

Tale normativa è stata introdotta dal D.L. n. 179/2012 che, consentiva il ricorso al finanziamento tramite crowdfunding solo alle imprese con la qualifica di start-up innovative. Successivamente, con il D.L. n. 3/2015, è stato consentito l’accesso al crowdfunding anche alle PMI innovative.

Nel 2017 è stata ammessa la quotazione tramite portali di crowdfunding anche alle PMI, non innovative, prima sono nella forma di società per azioni, poi estesa a tutte le PMI anche nella forma di SRL.

Anche la legge di Bilancio 2019 è intervenuta sul tema dell’Equity Crowdfunding, prevedendo alcune misure volte ad incentivare il ricorso a questo canale alternativo di finanziamento per le PMI.

Le novità:

Incremento del beneficio fiscale per chi investe in startup e PMI innovative:

per gli investimenti in startup e PMI innovative, viene aumentata dal 30 al 40% la detrazione dall’imposta per le persone fisiche e la deduzione dal reddito per le persone giuridiche.

Inoltre, viene introdotto un incentivo per favorire le acquisizioni di startup innovative e, dunque, le “exit” per chi aveva investito in precedenza, per esempio tramite una campagna di equity crowdfunding: le società (posto che non siano esse stesse start-up innovative) potranno dedurre dal proprio imponibile il 50% del valore dell’investimento nel caso in cui acquisiscano l’intero capitale sociale di start-up innovative, a condizione che le quote siano acquisite e mantenute per almeno 3 anni.

Emissione di bond tramite piattaforme di equity crowdfunding

Il crowdfunding viene esteso al debito offrendo così alle PMI un’ulteriore modalità di accesso al credito. Infatti, con il comma 236 dell’articolo 1 (che modifica l’articolo 1 comma 5-novies del TUF), la raccolta di capitali attraverso piattaforme che facilitano l’incontro fra domanda e offerta di finanziamento viene estesa, dal 1° gennaio 2019, anche alle obbligazioni o ad altri strumenti di debito, oltre che alle emissioni di azioni.

LE PIATTAFORME

Le operazioni di raccolta del capitale di rischio possono essere fatte esclusivamente all’interno di un portale online autorizzato e monitorato dalla CONSOB.

Ecco alcune tra le piattaforme di crowdfunding che hanno lanciato campagne di maggior successo:

MamaCrowd è nata nel 2016 ed ha raccolto oltre 10 milioni di euro per le campagne. Tra i progetti chiusi con successo c’è My Cooking Box, una startup che permette di preparare facilmente piatti della tradizione gastronomica italiana grazie a box con ingredienti già dosati e ShapeMe, il primo servizio per prenotare massaggi a domicilio (o in ufficio) in ogni momento.

StarsUp fondata nel 2013 è il primo portale ad aver ottenuto l’iscrizione al registro per la raccolta di capitale di rischio da parte di startup e PMI istituito dalla Consob.  Una delle campagne chiuse con successo è per SkyAccounting, un software cloud di fatturazione e contabilità per commercialisti, aziende e partite IVA.
CrowdFundMe è la piattaforma di equity crowdfunding più grande d’Italia. Per capitali raccolti, numero di investitori e campagne portate a termine. Tra le startup e le aziende lanciate dalla piattaforma ci sono CleanB&B, una startup per gestire affitti brevi e case vacanza.

Walliance è il primo portale italiano di Real Estate equity crowdfunding. Questa modalità di raccolta fondi per permette a tutti di avere accesso al mercato immobiliare con investimenti che partono da 500 euro.  Tra i progetti chiusi con successo rientra la realizzazione nel quartiere della comunità artistica di Wynwood a Miami (FL) di un edificio misto residenziale/commerciale e la conversione di Palazzo Cavour a Firenze, da edificio scolastico in residenziale.
CAMPAGNE DI EQUITY CROWDFUNDING: IL NUOVO BANDO 2019

La preparazione ed il lancio di una campagna di crowdfunding richiede un investimento iniziale sufficiente a coprire gli adempimenti preliminari: la predisposizione della documentazione finanziaria (business e financial plan), gli adempimenti legali e societari (informazioni sull’offerta, la delibera di aumento di capitale e le modifiche allo Statuto) e gli aspetti di comunicazione multimediale (realizzazione di un video descrittivo del progetto, creazione di storytelling e realizzazione del piano di comunicazione).

Al fine di agevolare il ricorso a questa forma alternativa di finanziamento, a marzo 2019 è stata avviata un’iniziativa sperimentale: la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha pubblicato il primo bando finalizzato ad agevolare le imprese nel ricorso all’equity crowdfunding.

E’ stata prevista una dotazione di Euro 100.000 ed il finanziamento avviene tramite l’erogazione di voucher fino a 5.000,00 € che l’impresa può utilizzare per coprire alcune tipologie di spesa:

redazione di un business plan o di altra documentazione richiesta dai gestori della piattaforma Internet;

spese legali per l’adeguamento dello statuto o per altri adempimenti legali connessi alla realizzazione della campagna di crowdfunding;

redazione del Documento Informativo;

revisioni di bilancio o altre attività richieste dai gestori delle piattaforme Internet;

comunicazione e promozione legate alla campagna di crowdfunding;

realizzazione di pitch o di video di presentazione per presentare la campagna di crowdfunding.

Il voucher concesso alle imprese copre fino al 50% dei costi ammissibili, sulla base di un investimento minimo di 5mila euro.

Approfondimenti

Ecco come partecipare alle aste immobiliari telematiche del Tribunale di Firenze

I 10 passaggi necessari per poter partecipare alle nuove vendite immobiliari con modalità telematiche.

 

La Legge n. 119/2016 ha modificato l’Art. 569 comma 4 c.p.c., stabilendo che le vendite immobiliari nell’ambito delle procedure esecutive si svolgano con modalità telematiche.

Tale disciplina ha trovato applicazione per le procedure esecutive in cui è stata disposta la vendita in data successiva al 10 aprile 2018.

Il tribunale di Firenze nella scelta delle modalità da seguire per la vendita telematica ha scelto la modalità “SINCRONA” caratterizzata dalla simultanea connessione del referente della procedura e di tutti gli offerenti alla data ed ora indicata nell’offerta di vendita, con possibilità di rilanci esclusivamente in via telematica.

Di seguito i passaggi da seguire per acquistare un immobile mediante un’asta telematica:

SCELTA DELL’IMMOBILE per il quale si intende presentare un’offerta di acquisto: mediante l’accesso ai seguenti siti internet (www.asteimmobili.it – www.astalegale.net – www.portaleaste.com – www.publicomonline.it – www.isveg.it) è possibile selezionare – anche mediante l’inserimento di filtri – le unità immobiliari in vendita, prendendo visione della relativa documentazione, in particolare:

la perizia predisposta dal consulente tecnico nominato da Tribunale contenente la descrizione dell’immobile, la regolarità urbanistica e il prezzo a base d’asta;
la documentazione fotografica e le planimetrie;
l’avviso di vendita predisposta dal professionista delegato dove viene indicata la data e l’ora in cui si svolgerà l’asta, previa apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto.

 

ACQUISIZIONE CASELLA PEC: è necessario dotarsi di una casella pec identificativa, come previsto dal DM n° 32 del 26 febbraio 2015. In mancanza di una casella pec sarà necessario avvalersi di un professionista per la presentazione dell’offerta, il quale agirà all’interno del portale delle vendite per conto dell’offerente quale mero “presentatore”.

 

REGISTRAZIONE sul sito www.spazioaste.it come persona fisica o come persona giuridica.

 

VERSAMENTO CAUZIONE a garanzia dell’offerta di importo pari o superiore al 10% del prezzo offerto. Il pagamento deve essere eseguito a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate nell’avviso di vendita, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’apertura delle buste. Qualora la cauzione non risulti accreditata sul conto della procedura al momento dell’apertura della busta, l’offerta verrà esclusa.

 

PREDISPOSIZIONE OFFERTA per la partecipazione alla vendita telematica è necessario cliccare sul pulsante “crea nuova busta” sul portale www.spazioaste.it e procedere con la compilazione dei moduli inserendo tutte le informazioni richieste e caricando la documentazione necessaria:

Documento d’identità offerente
autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di offerta presentata per conto di un minore;
permesso di soggiorno in corso di validità, in caso di offerta presentata da soggetto extracomunitario;
certificato CCIAA aggiornato (non più di 10 giorni), in caso di offerta presentata da società;
prova del pagamento del bollo virtuale da euro 16,00;
prova del versamento della cauzione.

Qualora l’offerta venga presentata da soggetto diverso dall’offerente (“presentatore”) si precisa che detto soggetto, può presentare una sola offerta per ogni lotto e per ogni tentativo di vendita.

INVIO OFFERTA a mezzo pec. Il sistema consente di scegliere fra le seguenti tre opzioni:

Opzione 1: “pec con attestazione in allegato” è necessario allegare l’attestazione dell’avvenuta identificazione da parte del Gestore di Pec rilasciata al soggetto proprietario della casella.
Opzione 2: “pec con attestazione in calce al messaggio”: l’attestazione di avvenuta identificazione del soggetto proprietario della casella pec è automaticamente inserita in calce nel messaggio di posta elettronica certificata. È necessario verificare con il proprio fornitore di PEC la presenza di tale attestazione all’interno del messaggio.
Opzione 3: “Pec + firma digitale” è necessario procedere sottoscrivendo digitalmente tutta la documentazione allegata alla busta.

Se l’operazione di firma della documentazione è andata a buon fine viene visualizzato il messaggio “la documentazione è stata caricata e firmata con successo”. Per completare l’invio della propria offerta di partecipazione alla vendita sarà necessario cliccare sul pulsante “Genera e invia la busta”.

APERTURA BUSTE da parte del professionista delegato nel giorno e all’ora indicati nell’avviso di vendita. Gli offerenti hanno la possibilità die verificare in tempo reale la validità della propria busta tramite l’aggiornamento automatico dello stato e dell’esito dell’esame dell’offerta.

Dopo la verifica delle buste viene aperta la gara telematica durante la quale è possibile effettuare i rilanci al fine di risultare il miglior offerente e potersi aggiudicare il bene posto in asta.

Allo scadere del tempo, se non ci saranno offerte migliorative rispetto all’ultima pervenuta, si concluderà l’asta. Lo stato della procedura di vendita segnerà la dicitura “Terminata” identificando a video il “miglior offerente”

 

PAGAMENTO del prezzo offerto in caso di aggiudicazione. All’esito dell’asta il professionista delegato provvederà a mettersi in contatto con l’aggiudicatario per tutte le informazioni relative al pagamento del saldo prezzo (differenza fra il prezzo offerto e la cauzione che viene trattenuta sul conto corrente della procedura). Tale pagamento dovrà avvenire nel termine massimo di 120 giorni dall’aggiudicazione e potrà essere eseguito anche mediante contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura con accesso a un contratto di finanziamento o subentro nel contratto di finanziamento originariamente stipulato dal debitore esecutato.

Oltre al prezzo offerto devono essere considerati le seguenti spese:

imposta di registro o imposta sul valore aggiunto ove dovuta;
imposte ipotecarie e catastali;
50% compenso spettante al professionista delegato per la fase di trasferimento del bene (compreso fra 500,00 e 1.000,00 oltre accessori di legge).

 

IMMISSIONE NEL POSSESSO DELL’IMMOBILE mediante consegna delle chiavi da parte del custode, dopo l’apposizione della firma al decreto di trasferimento da parte del Giudice dell’esecuzione (indicativamente non oltre 30 giorni dal pagamento del saldo prezzo)

 

POSSIBILITA’ DI ASSISTERE ALLA GARA: secondo le indicazioni offerte dal Tribunale di Firenze la partecipazione alle operazioni di vendita potrà essere autorizzata esclusivamente al debitore, ai creditori ed agli eventuali comproprietari dell’immobile.

 

 

Consulenza societaria - contrattualistica d'impresa

Cessione di azienda

A distanza di 6 mesi dalla sottoscrizione di un contratto di cessione di un’azienda che svolge attività di bar/pub, la società cessionaria ha riscontrato diverse problematiche. In particolare:

malfunzionamenti degli impianti e delle attrezzature dell’azienda ceduta, che hanno determinato una spesa aggiuntiva per la riparazione di circa 10.000,00 euro;
mancanza della documentazione necessaria per il regolare esercizio dell’attività (certificato di agibilità, dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, valutazione impatto acustico, autorizzazione per l’insegna, documentazione tecnica su portata massima del solaio);
ricevimento di due verbali di accertamento e contestazione da parte della Polizia Municipale, relativi, il primo all’utilizzo dell’impianto di diffusione sonora in mancanza della verifica dei livelli di pressione sonora ed il secondo, al mancato rispetto dell’art. 13 comma 2 lett. a del DPGR 41/R/09, in quanto lo spazio libero tra i sanitari e l’ingombro di apertura del bagno non garantivano la rotazione delle sedie a rotelle.

Lo studio, sulla base di una Relazione Tecnica redatta da un tecnico, ha inviato al cedente una formale lettera di contestazione delle irregolarità riscontrate, chiedendo un incontro congiunto volto ad ottenere la consegna della documentazione mancante e la verifica in contraddittorio delle numerose difformità.

All’esito di una trattativa durata 5 mesi, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che ha previsto:

il rimborso dell’80% delle spese sostenute per il ripristino degli impianti e delle attrezzature mediante compensazione con il prezzo di cessione;
la rinuncia del cedente alla restituzione della cauzione da parte della cessionaria, a seguito del subentro nel contratto di locazione del fondo commerciale ex art. 36 L.392/1978;
emissione di due effetti cambiari a garanzia del pagamento delle sanzioni di cui ai verbali di accertamento sopra indicati.

L’accordo transattivo ha avuto regolare adempimento, con la restituzione al cedente delle cambiali consegnate in garanzia.