Una società di professionisti operanti nel settore della progettazione ha contattato lo studio dopo aver ricevuto da un Comune un’ordinanza di demolizione di lavori, realizzati previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, rilevando che l’intervento, oltre a non essere conforme al regolamento comunale, dovesse essere autorizzato mediante permesso a costruire, anziché SCIA.
L’intervento edilizio aveva ad oggetto la ricostruzione di un solaio in legno posizionato tra il piano primo ed il piano sovrastante, all’interno del locale vano scala e del controsoffitto.
Lo studio ha ritenuto che vi fossero gli estremi per impugnare il provvedimento e, pertanto, ha promosso ricorso avanti al Tar, lamentando che l’intervento era perfettamente conforme alla regolamentazione comunale di riferimento e che rientrava tra gli interventi per i quali è possibile presentare una SCIA.
È stato infatti sostenuto che la conservazione formale e funzionale dell’organismo edilizio connota le attività di restauro e risanamento conservativo rispetto alla ristrutturazione edilizia. L’intento di conservare l’organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che – nel rispetto degli elementi tipologici e formali – ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Rientra nel concetto di risanamento conservativo anche l’intervento che comprende “il consolidamento, il ripristino e rinnovo degli elementi costituitivi dell’edificio, l’inserimento degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”.
Dopo aver notificato il ricorso, prima del suo deposito e del pagamento del contributo unificato, al fine di risolvere stragiudizialmente la questione, lo studio si è adoperato per fissare un incontro con il Comune, all’esito del quale, considerata la fondatezza dei motivi indicati nel ricorso, è stata revocata l’ordinanza di demolizione con conseguente eliminazione di ogni conseguenza sanzionatoria, anche sotto il profilo penale.