Il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recepisce la Direttiva (UE) 2019/882, nota come European Accessibility Act (EAA), e stabilisce i requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025. L’EAA segue la direttiva 2016/2102, che aveva imposto l’accessibilità dei siti delle pubbliche amministrazioni e delle imprese di interesse pubblico. Vediamo quindi insieme cos’è lo European Accessibility Act e come questa disposizione garantirà l’accessibilità web alle persone con disabilità.

Il decreto legislativo si applica ai seguenti prodotti:

  • Sistemi hardware e sistemi operativi per consumatori.
  • Terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura di servizi disciplinati dal decreto.
  • Apparecchiature terminali interattive per servizi di comunicazione elettronica e accesso a media audiovisivi.
  • Lettori di libri elettronici (e-reader).

Ed ai seguenti servizi:

  • il commercio elettronico in ogni sua forma, sia la vendita online di prodotti ma anche le app o i servizi di prenotazione on line;
  • servizi di accesso ai servizi media audiovisivi;
  • servizi di comunicazione elettronica (esclusi quelli machine to machine);
  • servizi bancari per i consumatori, inclusi i contratti di credito al consumo, i servizi relativi agli strumenti finanziari, i servizi di pagamento, i servizi collegati ai conti di pagamento e i servizi moneta elettronica;
  • gli e-book e i software di lettura degli stessi;
  • i servizi  di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili (ad esempio, siti web, applicazioni mobili, biglietti elettronici, servizi di biglietteria elettronica e terminali self-service interattivi), con limitate e determinate eccezioni.

I prodotti e servizi elencati devono soddisfare specifici requisiti di accessibilità che riguardano, tra l’altro, la fornitura di informazioni attraverso più canali sensoriali, l’uso di caratteri leggibili e la compatibilità con tecnologie assistive. Si prevede una presunzione di conformità per i prodotti ed i servizi che sono conformi alle normative armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’UE dunque EN 301 549 v 3.2.1.con riferimento dunque alle WAG 2.1..

Tali requisiti sono elencati dettagliatamente negli Allegati I e II al decreto, cui rinvia lo stesso art. 3 e riguardano sia la fornitura di informazioni dei prodotti destinati al mercato europeo (che, ad esempio, devono essere rese disponibili  attraverso più di un canale sensoriale) e l’imballaggio e le istruzioni che tali prodotti devono presentare al fine di essere accessibili alle persone con disabilità (ad esempio, devono essere presentate in modo comprensibile e presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, tenendo conto delle condizioni d’uso prevedibili e usando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi).

In particolare, con riferimento ai siti e-commerce, c’è l’obbligo di pubblicare contenuti digitali accessibili, ad esempio video e audio con sottotitoli, descrizioni audio e altre modalità di accesso per le persone con disabilità uditive o visive; di rendere i siti compatibili con le tecnologie assistive come i lettori di schermo, tastiere virtuali, dispositivi braille, ecc. per permettere a tutti di navigare e interagire con il sito; nonché, di avere documenti scaricabili accessibili, come ad esempio i PDF, cioè correttamente strutturati e con testo leggibile, fornendo testo alternativo per immagini e grafici. È dunque consigliato procedere ad una mappatura del sito al fine elaborare un piano di implementazione ed adeguamento dei siti alle guidelines. C’è è inoltre l’obbligo di messa a disposizione delle modalità con cui sono soddisfatti i requisiti di accessibilità all’interno del sito.

In sostanza, per le diverse figure coinvolte nella catena di produzione o distribuzione di beni e servizi, la norma pone i seguenti obblighi e si applica a tutti i soggetti privati, con alcune eccezioni per le microimprese. In particolare, si applicano ai:

  • Produttori: devono garantire che i prodotti siano progettati e fabbricati in conformità ai requisiti di accessibilità, fornendo la necessaria documentazione tecnica e manuali.
  • Importatori: devono immettere sul mercato solo prodotti conformi e assicurarsi che il produttore abbia adempiuto ai propri obblighi.
  • Distributori: devono verificare la presenza della marcatura CE sui prodotti e che siano accompagnati dalla documentazione richiesta, incluse istruzioni e informazioni di sicurezza in italiano.
  • Fornitori di servizi: devono garantire che i servizi offerti siano conformi ai requisiti di accessibilità, fornendo informazioni in formati accessibili e compatibili con tecnologie assistive.
  • Al successivo art. 3, il decreto legislativo n. 882/2022 prevede i requisiti di accessibilità che devono possedere i prodotti e i servizi citati al precedente art. 1 per poter essere immessi nel mercato europeo.

Vi sono delle eccezioni nella misura in cui il rispetto degli obblighi di accessibilità riguardano una modifica sostanziale del prodotto di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura oppure l’imposizione di un onere sproporzionato agli operatori economici interessati.

Il mancato rispetto dei requisiti di accessibilità può comportare sanzioni amministrative che variano da 5.000 a 40.000 euro, a seconda della gravità e della natura della violazione.